Conciliazione sindacale e vizi del consenso: l’art. 2113 non limita l’impugnazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20457 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 2113 cod. civ., in tema di rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge e di contratti collettivi, rende inoppugnabili tali negozi quando siano conclusi in sede protetta, ma non limita la rilevanza dei vizi della volontà che ne inficino la formazione. Dal combinato disposto dell’art. 2113 cod. civ. e dell’art. 411 cod. proc. civ. non si ricavano restrizioni ai motivi di impugnazione del lavoratore del negozio di rinuncia o transazione. La conciliazione sindacale resta perciò soggetta ai mezzi ordinari di annullamento contrattuale, violenza morale compresa.

Il Fatto

Una società di servizi ricorre in Cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato per vizio del consenso una conciliazione intervenuta in sede sindacale tra la ricorrente e i lavoratori. L’accordo prevedeva la rinuncia a diritti verso il cedente d’azienda.

Secondo la corte territoriale i lavoratori non avrebbero mai sottoscritto il verbale se non fosse stato generato il concreto timore della perdita del posto di lavoro. La corte ha quindi dichiarato nullo il verbale e accertato la continuità del rapporto di lavoro con la società subentrante, sin dalla data di assunzione da parte della società in liquidazione. Il datore propone ricorso per tre motivi; i lavoratori resistono con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo sostiene che l’assunzione è avvenuta ad opera di una società in house, soggetta alle regole del pubblico impiego, con esclusione dell’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ.. La Corte dichiara il motivo inammissibile: la questione non è trattata nella sentenza impugnata, non è riportata nel motivo ed è comunque infondata, in applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che richiama l’art. 2112 cod. civ.

Il secondo motivo censura la qualificazione come male ingiusto di quella che il datore definisce una mera offerta di alternativa occupazionale, concordata con il sindacato presente alla conciliazione e perciò inoppugnabile. La Corte lo ritiene in parte infondato e in parte inammissibile.

Sul piano sostanziale richiama i propri precedenti sulla stessa vicenda, Cass. n. 9555 del 2024 e Cass. n. 9617 del 2024, ove si è evidenziato che l’art. 2113 cod. civ. non importa inoppugnabilità in relazione ai motivi di annullamento dei negozi generali. Nello stesso senso la Cass. Sez. L n. 12929 del 1991, secondo cui anche la conciliazione giudiziale in materia di diritti garantiti da disposizioni inderogabili si sottrae all’impugnazione ex art. 2113, ma non ai mezzi ordinariamente concessi per far valere i vizi del contratto, compresi quelli incidenti sulla formazione del consenso.

La Corte richiama poi Cass. Sez. L ord. n. 9617 del 2024, che dal combinato disposto dell’art. 2113 cod. civ. e dell’art. 411 cod. proc. civ. esclude limitazioni ai motivi di impugnazione del lavoratore del negozio di rinuncia o transazione: la disciplina rende inoppugnabili tali negozi in caso di conciliazione in sede protetta, ma non limita la rilevanza dei vizi della volontà.

Sul piano processuale, le censure concretamente svolte non evidenziano alcun errore ricognitivo delle norme né un vizio di sussunzione, ma mirano a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sui presupposti della violenza morale, riservato al giudice di merito. Come affermato in caso analogo (Cass. n. 27760 del 2022) e dalle Sezioni Unite n. 14476 del 2021, è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, miri a una rivalutazione dei fatti storici.

Anche il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per avere la corte territoriale collocato la costituzione del rapporto a settembre anziché a novembre, è disatteso, perché rimette in sede non consona un accertamento di merito sul momento genetico del rapporto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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