Revocazione per errore percettivo sull’oggetto dell’impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 20461 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione è ammissibile quando la Corte di cassazione abbia fondato la decisione su un errore percettivo in ordine a un fatto decisivo, consistente nell’avere ritenuto che l’impugnazione avesse ad oggetto una sola delle sentenze in realtà cumulativamente impugnate. Accertato l’errore revocatorio, la Corte pronunciando in sede rescindente revoca la propria precedente pronuncia e, in sede rescissoria, riesamina il ricorso originario. L’errore sulla regolarità della notifica dell’atto di appello non integra l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., afferendo a una valutazione in diritto. La notifica dell’atto di appello eseguita a un indirizzo non corrispondente al domicilio eletto non si perfeziona, con conseguente inammissibilità dell’appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Il Fatto
Il contribuente, dopo avere ricevuto un avviso di pagamento per TOSAP relativa al 2009, otteneva l’annullamento in primo grado. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Proposta revocazione avverso la sentenza di appello, questa veniva respinta e la relativa pronuncia veniva impugnata in cassazione. La Corte, con una prima ordinanza, rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva quindi revocazione di quella ordinanza, deducendo un duplice errore percettivo: l’avere presupposto che l’atto di appello fosse stato regolarmente notificato e l’avere ritenuto il terzo e il quarto motivo incentrati su una sola sentenza, quando l’impugnazione aveva investito cumulativamente entrambe le pronunce di appello. Il Comune e la società intimati non svolgevano attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla propria precedente ordinanza interlocutoria con cui la prima doglianza era stata ritenuta inammissibile, non essendo il fatto dedotto decisivo ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre la seconda era stata giudicata non infondata. Su questa base la causa era stata rimessa alla Quinta Sezione Civile.
Il Collegio, acquisito il fascicolo di merito, rileva che i giudici di legittimità erano incorsi in un chiaro errore percettivo: dall’intestazione e dal tenore del ricorso originario emerge inequivocabilmente che il contribuente aveva contestualmente impugnato sia la sentenza resa sulla revocazione sia la sentenza di appello, deducendo la nullità dell’intero procedimento per l’omessa notifica dell’atto di appello e per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
Accertata l’esistenza dell’errore revocatorio, la Corte pronuncia in sede rescindente e revoca la propria precedente ordinanza. Passando alla fase rescissoria, ribadisce l’infondatezza dei primi due motivi: correttamente i giudici di merito avevano escluso la sussumibilità dell’errore sulla regolarità della notifica nell’ipotesi di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., trattandosi di valutazione in diritto.
Quanto al terzo motivo, qualificato come error in procedendo, la Corte esamina il fascicolo di merito e accerta che l’atto di appello era stato spedito a un indirizzo non corrispondente allo studio del difensore del contribuente, presso cui era stato eletto domicilio: la notifica pertanto non si era perfezionata. Richiama il principio per cui, in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, senza superare la metà dei termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ., salvo eccezionali circostanze provate rigorosamente (Sez. U n. 14594 del 15.07.2016).
In sede rescissoria la Corte accoglie il terzo motivo, assorbe il quarto e dichiara inammissibile l’atto di appello non ritualmente notificato, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Compensa le spese dei gradi di merito e liquida quelle del giudizio di legittimità a carico degli intimati.
Nota della Redazione
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