Distanze legali e limiti del giudizio di rinvio dopo cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 20576 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio è un processo chiuso, con oggetto e limiti delimitati dalla sentenza di annullamento. Quando la cassazione ha accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve soltanto uniformarsi al principio di diritto enunciato, senza poter modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo. In tema di distanze legali, le norme del d.m. n. 1444 del 1968, emanate su delega dell’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, hanno efficacia di legge e prevalgono sui contrastanti regolamenti locali successivi, con diretta operatività nei rapporti tra privati. La sentenza di cassazione con rinvio non consente, in sede di legittimità, il deposito di documenti nuovi che concernano il merito della pretesa, salvo che attengano all’ammissibilità, alla proponibilità o alla proseguibilità del ricorso.
Il Fatto
Due proprietari di fondi confinanti avevano da decenni un contenzioso originato dallo sbancamento di un terreno e dalla successiva realizzazione di un fabbricato in violazione delle distanze legali previste dal piano di fabbricazione comunale. Dopo un primo grado, un appello e una prima pronuncia di cassazione con rinvio, la Corte d’appello adita in sede di rinvio aveva condannato i convenuti e i loro aventi causa a demolire le porzioni di fabbricato esistenti a distanza inferiore ai limiti legali.
Avverso quella sentenza gli eredi del costruttore originario hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi della mancata considerazione della configurazione a “chiostrina” tra gli edifici, della sopravvenuta perdita di titolarità in capo agli attori per effetto di un’ordinanza comunale di demolizione e della mancata integrazione istruttoria nel giudizio di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente. Quella relativa alla notifica del ricorso a uno solo dei litisconsorti è superata: il ricorso risulta correttamente notificato a uno dei contraddittori, che si è difeso con controricorso, e il difetto avrebbe semmai richiesto l’integrazione del contraddittorio. Tuttavia, in caso di ricorso prima facie infondato, il rispetto del diritto a una ragionevole durata del processo impone di non disporre formalità superflue, come la fissazione di un termine per l’integrazione, quando questa si tradurrebbe solo in un aggravio di spese e in un allungamento dei tempi.
Quanto alle eccezioni fondate sulla mancanza di sinteticità e specificità del ricorso, la Corte ribadisce che il dovere di chiarezza espositiva non è autonomamente sanzionato: la sua violazione rileva solo se pregiudica l’intellegibilità delle questioni, ridondando nella violazione dell’art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e va verificata con riguardo a ciascuna censura, senza travolgere automaticamente l’intero ricorso.
Nel merito, il primo motivo è infondato. I ricorrenti non si confrontano con la ratio decidendi fondata sulla violazione della distanza tra pareti finestrate, accertata con efficacia di giudicato interno. La Corte ricorda che l’art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968 ha efficacia di legge, prevale sui regolamenti locali successivi e si applica anche ai comuni il cui regolamento edilizio sia privo di norme sui distacchi. La questione della sopravvenuta perdita di titolarità, con il conseguente difetto di interesse, è invece inammissibile: il difetto non è riconosciuto e ammesso da tutti i contendenti, e la questione può essere sollevata in sede esecutiva. I documenti nuovi depositati in cassazione non sono ammessi ex art. 372 cod. proc. civ., poiché concernono il merito della pretesa.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Poiché la prima cassazione ha accolto il ricorso per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio doveva soltanto uniformarsi al principio di diritto enunciato, senza modificarne l’accertamento dei fatti già acquisiti. La censura investe un tema non devoluto e ha carattere esplorativo. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.