Ricorso depositato due volte: inammissibile se già deciso con ordinanza (Cass. civ. Sez. I n. 17769 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione depositato due volte e già deciso con precedente ordinanza è inammissibile. La sopravvenuta decisione del ricorso, per effetto del secondo deposito, preclude l’esame nel merito dei motivi. Il doppio deposito del ricorso non è addebitabile alla parte e non integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato. Nel giudizio di legittimità, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di liquidazione della quota del socio deceduto spetta alla società e non al socio superstite, ove non sia stata proposta autonoma domanda risarcitoria nei suoi confronti.
Il Fatto
Gli eredi del socio deceduto hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile, per insussistente ragionevole probabilità di accoglimento, l’appello contro la sentenza del Tribunale di Nuoro. Il primo giudice aveva respinto le questioni preliminari di nullità della clausola arbitrale e di legittimazione ad agire degli eredi, ritenendo passivamente legittimata alla domanda di liquidazione della quota la sola società, ai sensi dell’art. 2266 cod. civ., e non il socio superstite.
Nel merito, all’esito della CTU, era emerso che il valore della quota del socio defunto era negativo di euro 7.379,12, tenuto conto delle poste debitorie di natura tributaria e previdenziale risultanti dagli estratti ruolo e del valore dell’avviamento. I ricorrenti avevano contestato l’acquisizione di tali estratti come tardiva e l’inesigibilità dei debiti per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello aveva rilevato che gli estratti ruolo erano stati richiesti dal CTU all’Agenzia delle Entrate, sul piano tecnico, per riscontro della correttezza delle informazioni e delle produzioni documentali delle parti. Aveva inoltre osservato che nel giudizio non era stata formulata alcuna domanda risarcitoria nei confronti del socio superstite, essendosi gli eredi limitati a chiedere la liquidazione della quota societaria.
Da qui la conferma della decisione del primo giudice, che aveva individuato nella sola società il soggetto passivamente legittimato, con rigetto della domanda verso il socio superstite. Parimenti irrilevanti sono stati ritenuti gli argomenti sulla responsabilità del socio superstite per l’occultamento delle poste debitorie e per la mancata attivazione della procedura di rottamazione delle cartelle. Gli esiti della CTU, quanto alle poste debitorie, evidenziavano l’infondatezza della generica allegazione di inesigibilità per prescrizione dei crediti tributari.
Contro l’ordinanza i ricorrenti hanno proposto quattro motivi di cassazione. La Corte ha però rilevato che il ricorso, depositato due volte, risulta essere stato già deciso con ordinanza n. 14272/2025, pubblicata il 28.5.2025. Su questa sola circostanza si fonda la declaratoria di inammissibilità.
Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo la società rimasta intimata. La Corte ha infine escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché il doppio deposito del ricorso non è addebitabile alla parte.
Nota della Redazione
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