Inammissibile il motivo di ricorso che non impugna la compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 20609 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il motivo di ricorso per cassazione che censuri la statuizione sulle spese di giudizio senza impugnare le ragioni addotte dal giudice di merito a sostegno della compensazione. Quando il giudice tributario rigetti sia l’appello principale sia quello incidentale e compensi le spese per reciproca soccombenza parziale, la relativa statuizione integra l’ipotesi normativamente prevista dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente che si limiti a dedurre la violazione del regime delle spese senza attaccare le ragioni della decisione non assolve l’onere di specificità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

Il Fatto

Oggetto di controversia è la decisione con cui il giudice tributario regionale, rigettando l’appello principale proposto dall’Amministrazione finanziaria e quello incidentale avanzato dal contribuente, ha compensato le spese di giudizio «fra parti reciprocamente soccombenti parzialmente». La vicenda di merito aveva ad oggetto il diniego dell’istanza di rimborso dell’imposta di registro di 417,50 €, versata dal contribuente sebbene già pagata dal coobbligato, con somme riferite dall’Ufficio ad altro provvedimento.

Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la pronuncia di appello, formulando un unico motivo. L’Amministrazione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., dolendosi del regime delle spese e, in particolare, della compensazione disposta dal giudice regionale.

La Corte ricostruisce l’iter di merito. Il giudice regionale, rigettando entrambi gli appelli, ha compensato le spese per la reciproca soccombenza parziale. Il contribuente ha rappresentato di aver proposto appello incidentale per la mancata pronuncia sugli interessi maturati sulla somma versata e per l’erroneità della compensazione disposta in primo grado, oltre a chiedere la condanna dell’Ufficio per temerarietà del gravame.

Il punto decisivo è processuale. Le ragioni della decisione di compensazione, corrispondente all’ipotesi normativamente considerata dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non hanno costituito oggetto di impugnazione. Il motivo che censura la statuizione sulle spese senza attaccare le ragioni che la sorreggono è pertanto aspecifico.

Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione in 450,00 € per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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