Compensazione delle spese per “particolarità del caso”: motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 20611 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra motivazione apparente, e non già mero difetto di sufficienza, la pronuncia che compensi le spese di lite con la sola, generica formula della «particolarità del caso trattato», senza alcuna delucidazione sulla peculiare ragione che la giustifica. La compensazione delle spese presuppone ragioni gravi ed eccezionali, da valutare in via cumulativa e correlare alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente, la quale deve essere espressamente indicata nella sentenza con puntuale riscontro. Formule generiche, quali la «peculiarità della fattispecie» o la «natura della vertenza», non integrano ragioni plausibili di compensazione. Il giudice regionale che rigetti l’appello dell’Ufficio non può, in assenza di specifico e autonomo appello sul punto, intervenire sulla condanna alle spese liquidate in primo grado.

Il Fatto

La controversia ha per oggetto la decisione con cui il Giudice regionale, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado, ha compensato le spese di giudizio «per la particolarità del caso trattato», senza ulteriori precisazioni.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione e illustrandoli anche con memoria. L’Agenzia delle Entrate è restata intimata. Il ricorso è fondato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., per motivazione apparente. La Corte condivide la censura: il riferimento alla «particolarità del caso trattato», privo di chiarimenti, integra un’ipotesi emblematica di motivazione apparente.

Sul piano dei principi, la Corte richiama l’orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, poi ribadito da numerose pronunce. È apparente la motivazione che, pur graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. Resta esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Il ragionamento non può essere integrato dall’interprete con congetture: la Corte conferma che il vizio ricorre ogni volta che l’iter non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del convincimento.

Nel caso concreto, la pronuncia impugnata omette ogni delucidazione sulla dedotta peculiarità, tanto più che dalla sua stessa motivazione emerge come la decisione si fondasse su un orientamento semplice e pacifico. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, è parimenti fondato. La Corte ribadisce che la gravità ed eccezionalità delle ragioni di compensazione va correlata alla condotta processuale della parte soccombente e deve essere espressamente indicata in sentenza. Le «spese di giudizio» compensate senza indicazione delle ragioni non consentono il controllo imposto dagli artt. 24 e 111 Cost.

Anche il terzo motivo è accolto. Il riferimento alla compensazione delle «spese di giudizio», al plurale, induce a ritenere che il Giudice regionale abbia inteso riferirsi all’intero giudizio, comprese le spese del primo grado. Una volta rigettato l’appello dell’Ufficio, la Commissione non poteva intervenire, in assenza di uno specifico e autonomo appello sul punto, sulla condanna alle spese liquidate in primo grado.

La sentenza è quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la regolazione delle spese del secondo grado alla luce dei principi enunciati e per quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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