Omessa integrazione del contraddittorio in appello: nullità del giudizio di rinvio che dichiara inammissibile il gravame (Cass. civ. Sez. 5 n. 71 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata integrazione del contraddittorio in appello, nei casi di litisconsorzio processuale, determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, se le cause sono inscindibili o fra loro dipendenti ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. L’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non comporta l’inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio. Il giudice di rinvio che, invece di procedere all’esame del merito dell’appello, ne dichiari l’inammissibilità per omessa notifica al litisconsorte, viola il principio fissato dalla Corte di cassazione e la sua sentenza è nulla.
Il Fatto
La contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito dell’omessa impugnazione di due avvisi di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il ricorso, ritenendo non validamente notificati gli atti presupposti. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo valide le notifiche.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione e la Corte, con ordinanza n. 29161/2022, accoglieva il motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, cassava la sentenza e rinviava alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. La causa veniva riassunta dalla contribuente nei confronti di entrambe le amministrazioni, ma il giudice del rinvio dichiarava inammissibile l’originario appello dell’Ufficio, poiché non notificato al litisconsorte processuale Agenzia delle Entrate Riscossione.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo la nullità della sentenza per violazione degli articoli 101, 102 e 331 cod. proc. civ. e dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992. Assume che il giudice del rinvio, avendo la contribuente già instaurato il contraddittorio nei confronti di entrambe le parti, avrebbe dovuto esaminare nel merito l’appello dell’Ufficio.
La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato. Richiamando la propria precedente ordinanza n. 29161/2022, ribadisce che l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase di impugnazione sorge non solo nel caso di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado. La mancata integrazione comporta la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
Poiché il ricorso per riassunzione era stato notificato dalla contribuente sia all’Agenzia delle Entrate sia all’Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente ricostituzione dell’integrità del contraddittorio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio avrebbe dovuto procedere all’esame dell’originario gravame dell’Ufficio e delle ulteriori doglianze della contribuente appellata. In caso di litisconsorzio, sostanziale o processuale, l’omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio.
La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio alla C.G.T.2 del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame nel contraddittorio di tutte le originarie parti processuali.
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Nota della Redazione
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