Compensazione spese lite tributarie motivata da gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 20684 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche nel processo tributario la compensazione delle spese giudiziali, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 92 cod. proc. civ., è ammessa, oltre che nella soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate nella motivazione e riferirsi a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. L’individuazione del soccombente risponde al principio di causalità: obbligata a rifondere le spese è la parte che, con il comportamento tenuto fuori del processo o col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi. Ne consegue che l’inadempienza della contribuente al pagamento del tributo, estranea al thema decidendum incentrato sulla regolarità della riscossione mediante cartella, non elide la soccombenza dell’agente della riscossione.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa per omesso versamento di tasse automobilistiche regionali relative a un determinato anno. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso originario e annullava la cartella, ma compensava integralmente le spese di giudizio, ritenendo di non ravvisare alcuna soccombenza in applicazione del principio di causalità, trattandosi di tributo comunque evaso che aveva innescato il meccanismo doveroso della riscossione coattiva.
La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, qualificando la situazione come soccombenza reciproca e giustificando la compensazione come esercizio legittimo del potere del giudice. La contribuente ricorreva allora per cassazione, censurando il mancato riconoscimento della soccombenza dell’agente della riscossione e la compensazione disposta nonostante l’annullamento della cartella.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi quattro motivi, per la loro stretta connessione, e ne dichiara la fondatezza, con assorbimento del quinto. Il giudice di appello ha fatto ricorso in modo improprio alla nozione di soccombenza reciproca, costruendola su un duplice presupposto: da un lato il mancato pagamento del tributo da parte della contribuente, dall’altro la richiesta della somma oltre la scadenza del termine di legge da parte dell’agente della riscossione.
Il Collegio ricorda che le gravi ed eccezionali ragioni idonee a sorreggere la compensazione devono essere esplicitamente motivate e riferirsi a circostanze specifiche della controversia, richiamando sul punto una consolidata linea di legittimità (Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). La compensazione può fondarsi anche sulla condotta processuale della parte soccombente o sull’incidenza di fattori esterni non controllabili, tali da rendere contrario al principio di proporzionalità il criterio generale della soccombenza. Tali ragioni, tuttavia, non possono essere illogiche o erronee.
La Corte rileva quindi l’estraneità dell’inadempienza tributaria rispetto al thema decidendum: la lite verte sulla regolarità del procedimento di riscossione mediante cartella, esclusa dai giudici di merito per il vano decorso del termine triennale prima della notifica dell’atto. La soccombenza dell’agente della riscossione sussiste dunque a prescindere dall’omesso versamento del tributo, che non incide sul principio di causalità rispetto al processo.
Il Collegio ribadisce che la soccombenza costituisce applicazione del principio di causalità, richiamando numerosi precedenti (Cass., Sez. 3^, 30 maggio 2000, n. 7182; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2024, n. 29432; Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2025, n. 6640) e precisa che è irrilevante, al fine di escludere la soccombenza, l’esame delle ragioni che l’hanno determinata. La motivazione del giudice di appello non integra pertanto le gravi ragioni richieste dalla legge.
Il ricorso è accolto nei limiti dei motivi esaminati; la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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