Compensazione delle spese nel processo tributario tra novità della questione e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 12798 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite nel processo tributario, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Tale nozione elastica ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, sicché è legittima la compensazione disposta dal giudice di merito quando la questione decisa era oggettivamente controversa. Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della compensazione non può giungere a misurare la gravità e l’eccezionalità delle ragioni addotte, salvo che all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. Non integra il vizio di omessa pronuncia la decisione che, adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto pur in assenza di una specifica argomentazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la cartella di pagamento, e gli atti prodromici, con cui l’agente della riscossione gli aveva intimato il pagamento di una somma. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso per il vizio di notifica della cartella, effettuata a mezzo di operatore postale privato, compensando tuttavia tra le parti le spese di lite.
Il contribuente proponeva appello, dolendosi della compensazione delle spese e chiedendo la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. La Commissione tributaria regionale, nella contumacia dell’agente della riscossione, rigettava il gravame, ritenendo ragionevole la compensazione in ragione del carattere controverso della questione relativa alla legittimità della procedura notificatoria. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi proposti. Con il primo motivo il contribuente lamentava la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado aveva compensato le spese senza motivare le gravi ed eccezionali ragioni e che il giudice d’appello non si era pronunciato sul punto. Con il secondo motivo deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost..
Quanto all’asserita omissione di pronuncia, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di omessa pronuncia ricorre solo in caso di totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, e non quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto. Nella specie, la Commissione regionale si era espressamente pronunciata sulle spese del giudizio di primo grado, dando atto del motivo di appello e motivando la compensazione.
Nel merito, la Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa della disciplina della compensazione delle spese nel processo tributario. L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015 – applicabile ratione temporis alla pronuncia resa nel 2018 – è stato conformato alla versione dell’art. 92 c.p.c. successiva alla legge n. 69/2009, prevedendo la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La Corte ha inoltre valorizzato la pronuncia Corte cost. n. 77 del 2018, che ha dichiarato illegittima la successiva restrizione della compensazione alle sole ipotesi nominate di novità assoluta della questione e di mutamento della giurisprudenza, evidenziando come la ratio sottesa a tali ipotesi sia rinvenibile in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia.
La Corte ha quindi rilevato che la questione della notifica degli atti giudiziari ad opera di operatori postali privati era effettivamente oggetto di interpretazioni discordanti, essendo stata risolta solo con l’intervento delle Sezioni Unite n. 299 del 2020. Tale obiettiva incertezza integra la nozione elastica di gravi ed eccezionali ragioni che giustifica la compensazione. Il sindacato di legittimità, pertanto, non può spingersi a misurare la gravità e l’eccezionalità delle ragioni, salvo che la motivazione sia astratta o non puntuale. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, senza pronuncia sulle spese, stante la contumacia della parte vittoriosa, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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