Arbitri, onorari e ricorso all’ordinario giudizio di cognizione (Cass. civ. Sez. II n. 20685 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli arbitri, per la liquidazione dei propri onorari, non sono tenuti a esperire necessariamente la speciale procedura prevista dall’art. 814, comma 2, cod. proc. civ., potendo azionare il proprio diritto soggettivo nelle forme dell’ordinario processo di cognizione. Il provvedimento con cui il giudice di merito concede o nega l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, fuori dall’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali, come tali non censurabili né in appello né in cassazione. Il fatto che nell’ipotesi di chiamata per comunanza di causa la domanda si estenda automaticamente al terzo non assimila tale figura al litisconsorzio necessario, la cui sussistenza va desunta dal contenuto della domanda dell’attore e accertata al momento della vocatio in ius.
Il Fatto
Un avvocato ha convenuto in giudizio uno studio professionale di amministrazioni condominiali e il suo titolare, chiedendo il pagamento del compenso maturato quale arbitro in un collegio di conciliazione e arbitrato, adito da un lavoratore dipendente di un condominio a seguito di una sanzione disciplinare poi annullata.
Il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva di chiamare in causa un terzo; l’attore sosteneva la responsabilità personale del convenuto per avere inflitto la sanzione senza mandato assembleare. Il giudice di primo grado rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava, ritenendo irrilevante la carenza di potere dell’amministratore, non provata la preventiva attivazione del procedimento ex art. 814 cod. proc. civ. e inammissibile il motivo sulla mancata chiamata del terzo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il secondo motivo e lo ritiene fondato. Diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, la domanda dell’arbitro è ammissibile. È stato chiarito che gli arbitri, per la liquidazione dei loro onorari, non devono necessariamente esperire la speciale procedura dell’art. 814, comma 2, cod. proc. civ., potendo azionare il proprio diritto soggettivo nelle forme dell’ordinario giudizio di cognizione.
La Corte richiama il principio secondo cui la speciale procedura presuppone che la liquidazione sia richiesta da tutti gli arbitri che hanno pronunciato il lodo, giacché al presidente del tribunale è attribuito il solo potere di determinare il quantum complessivamente spettante a tutti. Ne consegue che ciascuno o alcuni soltanto dei componenti possono agire secondo la regola generale innanzi al giudice ordinario.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono invece infondati. Fuori dall’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione alla chiamata del terzo ai sensi dell’art. 106 cod. proc. civ. coinvolge valutazioni discrezionali, non censurabili in appello né in cassazione.
Il ricorrente sosteneva che nel caso concreto ricorresse proprio il litisconsorzio necessario, tale da rendere obbligatoria la chiamata, invocando i principi sull’estensione automatica della domanda. La tesi muove da un equivoco, sovrapponendo due profili distinti. Infatti l’estensione automatica della domanda al terzo chiamato per comunanza di causa non rende l’ipotesi assimilabile al litisconsorzio necessario, che va desunto dal contenuto della domanda dell’attore e non può dipendere dalla soluzione di merito.
La necessità di integrazione del contraddittorio va accertata in base alla formulazione della domanda e con riguardo al momento della vocatio in ius. Pertanto, ammesso che sussistessero i presupposti dell’estensione, ciò non rende il rifiuto del giudice di dare corso all’istanza sindacabile in sede di legittimità. In conclusione, la Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, rigetta i restanti, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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