Contestazione generica di copie: disconoscimento inefficace e onere di specificità (Cass. civ. Sez. V n. 20692 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può essere formulata con clausole di stile o formule generiche, ma deve essere operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica del documento che si intende contestare e degli aspetti per i quali si assume difforme dall’originale. La contestazione di parte, ove validamente proposta, non vincola comunque il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa e accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. L’istituto della rateizzazione, quale atto proveniente dal contribuente, può rilevare quale atto interruttivo della prescrizione, siccome recante riconoscimento dell’altrui diritto ex art. 2944 cod. civ., e preclude di regola al contribuente di eccepire la mancata conoscenza degli atti impositivi presupposti. Nei casi di notifica diretta eseguita dall’amministrazione ex l. n. 890 del 1982, art. 14, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario, con la conseguenza che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario è ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria notificatole in relazione all’ICI, all’imposta comunale sulla pubblicità e alla TARSU, dovute sulla base di pregresse ingiunzioni di pagamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con sentenza n. 13/2023, aveva rigettato l’appello della società, confermando la decisione di prime cure.
Il giudice del gravame aveva ritenuto inammissibile, perché proposto solo in appello, il disconoscimento dell’istanza di rateizzazione, e aveva comunque rilevato che il documento era stato prodotto dalla stessa contribuente. Aveva inoltre accertato la prova della notifica degli atti presupposti e aveva qualificato come domanda nuova, inammissibile in appello, l’eccezione sulla non debenza dell’imposta comunale sulla pubblicità e della TARSU, che sarebbero gravate sull’affittuario del complesso alberghiero. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa valutazione del disconoscimento delle fotocopie delle ingiunzioni prodotte dalla controparte. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: il rinvio alla memoria di primo grado rendeva evidente che la contestazione era stata formulata in modo generico, investendo ogni produzione documentale avversaria perché non conforme all’originale e inconferente.
Sul punto la Corte richiama il proprio consolidato orientamento: la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile quali “impugno e contesto”, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato. La sentenza impugnata, discettando di atti presupposti, ne aveva comunque accertato la rituale notifica, ritenendo le copie conformi agli originali.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il disconoscimento dell’istanza di rateizzazione era stato operato già in primo grado. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, osservando che l’istituto della rateizzazione, quale atto proveniente dal contribuente, rileva quale atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 cod. civ. e preclude di regola di eccepire la mancata conoscenza degli atti presupposti.
Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 145, 148 e 149 cod. proc. civ., per non aver il giudice del gravame rilevato che alcune ingiunzioni erano prive della prova della notifica. Anche tale censura è inammissibile: si pone in contrasto con gli accertamenti in fatto del merito e difetta di specificità, poiché nei casi di notifica diretta eseguita dall’amministrazione la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. è superabile solo con prova dell’impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell’atto.
Il quarto motivo, infine, denunciava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992. La Corte lo ha respinto, rilevando che il giudice del gravame aveva comunque addotto che la contribuente avrebbe dovuto comunicare a tempo debito la stipula della locazione, allegando il contratto registrato: rilievo che dà conto dell’inammissibilità della censura, dovendosi essa proporre con l’impugnazione dell’atto impositivo, ormai consolidatosi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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