Imposta di registro fissa per nullità di clausole bancarie evincibile dalla motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 14578 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento giudiziario che accerta il saldo di conto corrente in conseguenza della nullità di clausole contrattuali contra legem, con sostituzione delle stesse con la disciplina legale, rientra nell’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e sconta l’imposta di registro in misura fissa. Rileva la funzione restitutoria della pronuncia, che ripristina lo status quo ante dei patrimoni mediante il ricalcolo delle somme indebitamente addebitate. È irrilevante che la declaratoria di nullità compaia solo nella motivazione e non nel dispositivo, quando il dispositivo su di essa si fondi: diversamente si introdurrebbe una discriminazione dipendente dalla sola formulazione del dispositivo. Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 non opera, perché presuppone la validità del contratto.
Il Fatto
Una società bancaria impugna la sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna che aveva respinto il suo appello avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso per l’annullamento di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, nella misura di euro 33.158,00, relativo alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Ferrara.
Il giudice di merito aveva qualificato quella sentenza come di mero accertamento del saldo di conto corrente, senza condanna restitutoria, applicando l’aliquota proporzionale dell’1% ex art. 8, lett. c), della Tariffa. La società ricorrente sostiene invece che il giudicato si è formato anche sugli accertamenti preliminari di nullità delle clausole, con conseguente applicazione dell’imposta in misura fissa ex art. 8, lett. e).
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza assoggettata a imposta. Il Tribunale di Ferrara aveva accolto le domande di nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso di interessi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e alle spese e competenze, pervenendo poi all’accertamento del saldo di conto corrente. La declaratoria di nullità non figurava in dispositivo, ma era pacificamente riconosciuta nella motivazione, senza contestazione neppure da parte dell’Agenzia.
Il quesito è quindi se una simile pronuncia integri l’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale di cui alla lett. c) o il provvedimento che dichiara la nullità di un atto di cui alla lett. e). La Corte richiama il proprio orientamento, espresso da Cass. Sez. 5 n. 25610 del 31.08.2022 e da Cass. Sez. 5 n. 32476 del 26.09.2024, secondo cui l’art. 8, comma 1, lett. e), comprende anche la nullità parziale ex art. 1419 cod. civ., per assoluta identità di ratio con la nullità totale, quando la ripetizione delle prestazioni eseguite contra legem postula la sopravvivenza del contratto adeguato mediante sostituzione automatica delle clausole nulle.
La peculiarità del caso è l’assenza della declaratoria in dispositivo. La Corte osserva che la rideterminazione del saldo non può che derivare dal ricalcolo delle somme indebitamente scomputate in forza delle clausole nulle. La domanda di accertamento dell’effettivo saldo, pur senza esplicita condanna al pagamento, contiene dunque l’azione di ripetizione di indebito oggettivo, e così è stata interpretata dal giudice di merito, che ha espunto le somme prive di causa adquirendi.
Ne segue che la pronuncia riveste funzione restitutoria. In tema di imposta di registro, i provvedimenti recanti condanna al pagamento o alla restituzione scontano l’imposta proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. b), salvo che abbiano ad oggetto anche l’annullamento o la declaratoria di nullità di un atto: in tal caso l’imposta è in misura fissa ex lett. e). La ratio sta nell’assenza di trasferimento di ricchezza che connota l’effetto restitutorio dell’indebito, perché la decisione ripristina lo status quo ante.
La Corte afferma quindi che, quando l’accertamento del saldo deriva dalla nullità del contratto o delle clausole, ancorché manchi in dispositivo la statuizione ma essa sia chiaramente evincibile dalla motivazione, la decisione rientra nell’art. 8, lett. e). Diversamente si discriminerebbe la parte che ottenga la declaratoria in dispositivo rispetto a quella che non l’ottenga, in base alla sola formulazione del provvedimento. Il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA resta irrilevante, operando solo nell’ipotesi della lett. c), che presuppone la validità del contratto.
Il ricorso è accolto. La sentenza è cassata senza rinvio, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con decisione nel merito di accoglimento dell’originario ricorso, stante l’applicabilità dell’art. 8, lett. e). Le spese dell’intero giudizio sono compensate, avuto riguardo al solo recente consolidamento degli orientamenti richiamati.
Nota della Redazione
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