Compensi del difensore antistatario nel giudizio di ottemperanza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 20693 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente o del difensore antistatario non è eseguito spontaneamente dall’Amministrazione entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, le somme possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento. La tardività dell’adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo. Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto esclusivamente le spese determinate in esito ad altra causa, la fattispecie manca di disciplina specifica e, per identità di ratio, si applicano in via analogica l’art. 28, comma 2, del d.m. n. 140/2012 e il riquadro 10.2 della tabella C, con riferimento all’importo delle spese di cui è stato chiesto il rimborso. Al difensore non spetta alcun rimborso di spese forfetarie.
Il Fatto
Un Comune propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale, in sede di ottemperanza di una propria precedente pronuncia, lo aveva condannato al pagamento di un importo in favore di un difensore, a titolo di compensi professionali relativi al giudizio definito con la sentenza oggetto di ottemperanza, oltre alle spese di lite di quest’ultimo giudizio.
Il difensore è rimasto intimato. La questione centrale riguarda la misura dei compensi liquidabili al professionista che ha agito in sede di ottemperanza per il pagamento delle spese di una causa tributaria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui il Comune nega l’inerzia e quindi i presupposti dell’ottemperanza, è infondato. Risulta pacifico che il contribuente abbia notificato la sentenza munita di formula esecutiva, con nota spese, e che l’ente non abbia provveduto entro il termine di novanta giorni. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di spese di lite, le somme possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza senza costituzione in mora e senza attendere il passaggio in giudicato (cfr. Cass. n. 11286 del 2022).
Il secondo motivo è respinto: la sentenza impugnata non ha attribuito la totalità delle somme al solo difensore, ma ha imposto l’ottemperanza del giudicato nel suo complesso, sicché non vi è violazione del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato né attribuzione di nuovi diritti.
Il terzo motivo è inammissibile. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sull’opportunità della compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. nn. 24502 del 2017, 8421 del 2017).
Il quarto motivo è infondato. Pur qualificando come proposta conciliativa la missiva con cui il Comune si dichiarava disponibile a pagare, non ricorre il presupposto dell’art. 15, comma 2 octies, del d.lgs. n. 546/1992, poiché il giudice ha disposto l’esecuzione nella misura pari, e non inferiore, alla somma offerta in sede stragiudiziale.
Il quinto motivo è fondato. Il contribuente era difeso da un dottore commercialista e, in base all’art. 28 del d.m. n. 140/2012, tabella C, riquadro 10.2, il compenso è liquidato in percentuale sull’importo dovuto. Nel caso di specie il valore della pratica va determinato applicando analogicamente tali disposizioni, trattandosi non di impugnazione di un atto impositivo ma di rappresentanza in causa avente a oggetto esclusivamente le spese (cfr. Cass. nn. 8051 e 4239 del 2021, Cass. n. 25265 del 2020). La CTP avrebbe dovuto liquidare tra l’1 e il 5 per cento della somma di riferimento, senza rimborso di spese forfetarie. La Corte accoglie il quinto motivo, respinge gli altri, cassa parzialmente e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ridetermina il compenso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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