Prova per presunzioni e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 20694 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti. La decisione di fare ricorso alle presunzioni semplici, l’individuazione dei fatti noti e la valutazione della loro efficacia sintomatica costituiscono apprezzamenti di fatto che, se adeguatamente motivati, sfuggono al sindacato di legittimità. Il vizio di motivazione presuntiva non può risolversi nella prospettazione di un convincimento diverso da quello del giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. La sola mancata valutazione di un elemento indiziario non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo. Il giudice non è tenuto a esaminare espressamente ogni allegazione delle parti, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.

Il Fatto

Il ricorrente, in sede di verifica dello stato passivo di un fallimento, aveva depositato domanda tardiva di rivendica dei beni mobili presenti nel complesso immobiliare condotto in locazione, assumendone la proprietà. L’istanza era stata rigettata e l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 98 L.F. era stata respinta dal tribunale.

Investita del ricorso, la Suprema Corte, con una precedente ordinanza, aveva accolto la censura relativa all’inapplicabilità, nella specie, del regime probatorio dell’art. 621 c.p.c., trattandosi di beni non nella disponibilità della società fallita ma del rivendicante. Il tribunale, quale giudice del rinvio, ha però nuovamente rigettato l’opposizione, ritenendo non provato l’acquisto dei beni. Il rivendicante ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono esaminati unitariamente per la loro stretta connessione e presentano concomitanti profili di inammissibilità e infondatezza. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che il tribunale non abbia applicato la disciplina della prova per presunzioni agli elementi istruttori offerti. La censura, tuttavia, si risolve in un tentativo di sindacare una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui spetta al giudice di merito selezionare le risultanze probatorie, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento. La scelta di una fonte di prova con esclusione di altre non incontra altro limite che l’indicazione delle ragioni del convincimento, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Nemmeno può invocarsi la violazione delle norme sulla prova per presunzioni. La Corte richiama l’orientamento per cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità del ragionamento presuntivo, individuare i fatti noti e apprezzarne l’efficacia sintomatica, non solo analiticamente ma nella loro convergenza globale. La censura per vizio di motivazione presuntiva non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità del ragionamento decisorio, restando escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario integri il vizio di omesso esame di un punto decisivo.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il giudice non è tenuto a occuparsi singolarmente di ogni allegazione, essendo sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione. Infine, non coglie nel segno la violazione dell’art. 384 c.p.c.: la precedente ordinanza ha escluso l’applicabilità del regime dell’art. 621 c.p.c., ma non ha sollevato il rivendicante dall’onere di provare la proprietà dei beni, onere che il giudice di merito ha ritenuto non assolto con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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