Successore nel diritto controverso onere di prova della legittimazione (Cass. civ. Sez. II n. 20715 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che intervenga nel giudizio ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del dante causa e a proporre ricorso per cassazione. Egli ha però l’onere di allegare la propria qualità e di offrire la prova documentale dei presupposti della legittimazione, nelle forme di cui all’art. 372 cod. proc. civ.. Tale onere viene meno solo se la controparte abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la legittimazione nel controricorso, astenendosi da eccezioni e difendendosi nel merito. Il controllo sulla sussistenza dei presupposti della legittimazione è rilevabile d’ufficio, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio; in difetto di prova e di riconoscimento il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
Una società creditrice ottenne dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo di 484.000 euro contro un’altra società, in forza di una clausola contenuta in una scrittura privata del 3 novembre 2010, che prevedeva il pagamento di un corrispettivo per attività amministrative e opere di urbanizzazione relative a un terreno incluso in un piano di lottizzazione.
La società ingiunta propose opposizione, sostenendo che la pattuizione era risolutivamente condizionata alla stipula del preliminare di vendita entro dieci giorni e che era comunque stata caducata da accordi successivi. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto; la Corte d’Appello di Brescia respinse il gravame della creditrice, dando atto dell’intervento in appello, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., di una terza società quale cessionaria di ramo d’azienda dell’appellante. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, deducendo che la ricorrente non era legittimata a intervenire in appello né a ricorrere in cassazione, perché il ramo d’azienda acquistato non comprendeva il credito azionato con il decreto ingiuntivo. La ricorrente ha replicato che l’eccezione era stata sollevata tardivamente, solo con la comparsa conclusionale di replica.
La Corte ha giudicato l’eccezione fondata e assorbente rispetto all’esame dei motivi. Ha ricordato che la successione a titolo particolare nel diritto controverso comporta l’applicabilità dell’art. 111 cod. proc. civ., con facoltà del successore di spiegare intervento anche in appello, al di fuori dei limiti dell’art. 344 cod. proc. civ., e di impugnare la sentenza pronunciata contro il dante causa.
Il successore interveniente deve però allegare la propria qualità e offrire la prova delle circostanze che fondano la legittimazione mediante riscontri documentali; la loro mancanza, incidendo sulla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d’ufficio. La Corte richiama sul punto Cass. n. 31313 del 04/12/2018 e Cass. n. 5874 del 13/04/2012.
Quanto all’onere probatorio nel giudizio di legittimità, il successore deve fornire la prova documentale della legittimazione nelle forme dell’art. 372 cod. proc. civ., salvo che il resistente l’abbia riconosciuta nel controricorso, e non successivamente nella memoria, astenendosi da eccezioni e difendendosi nel merito (Cass. Sez. Un. n. 11650 del 18/05/2006; Cass. n. 16007/2024).
Nel caso concreto, l’atto di cessione prodotto rinviava, per l’individuazione delle componenti trasferite, a una relazione di stima non reperibile in atti. La ricorrente non ha quindi assolto all’onere probatorio a fronte delle contestazioni della controparte, che non aveva riconosciuto la legittimazione. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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