Nullità del contratto quadro eccepita dopo le preclusioni (Cass. civ. Sez. I n. 26459 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deduzione di una causa di nullità del contratto, o di una sua clausola, di cui il giudice debba fare applicazione per decidere la controversia, ove la nullità sia rilevabile ex officio, può avvenire anche quando le preclusioni processuali della fase di merito sono già maturate. Il rilievo è tuttavia subordinato alla condizione che il motivo di nullità emerga per tabulas dagli atti già acquisiti al processo e non necessiti di alcuna verifica istruttoria nel contraddittorio delle parti. Il rilievo officioso della nullità può essere legittimamente effettuato dal giudice solo se sul punto sia stato stimolato il contraddittorio, finalizzato non solo all’attività assertiva ma anche alla corrispondente attività probatoria. La qualificazione della nullità come di protezione configura un potere unilaterale di deduzione del vizio a opera della sola parte protetta, ma non modifica la necessità del riscontro probatorio della nullità dedotta né l’eventuale maturazione delle preclusioni processuali.

Il Fatto

Una banca propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha riformato la decisione del locale Tribunale, condannandola a pagare al cliente una somma a titolo di risarcimento del danno per la perdita subita in conseguenza dell’inadempimento agli obblighi informativi gravanti sull’intermediario in relazione all’acquisto di quote di un fondo di investimento.

La Corte territoriale aveva ritenuto che in atti non si rinvenisse il contratto quadro di negoziazione, che tale mancanza ridondasse in nullità degli ordini di acquisto e che tale nullità, qualificata di protezione e quindi invocabile dal solo cliente, fosse correttamente dedotta in primo grado, nonostante la questione fosse stata sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di vizio rilevabile d’ufficio. Il cliente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1421 cod. civ. e degli artt. 99, 112, 115 e 163 cod. proc. civ., sostenendo che anche l’eccezione di nullità sia sottoposta al regime delle preclusioni processuali e che la questione, nuova, dovesse essere dichiarata inammissibile in appello. Il motivo è fondato e viene accolto.

La Corte enuncia il principio secondo cui la deduzione di una causa di nullità contrattuale rilevabile d’ufficio può intervenire anche dopo la maturazione delle preclusioni di merito, ma a condizione che il vizio emerga per tabulas dagli atti già acquisiti e non richieda alcuna verifica istruttoria nel contraddittorio delle parti. Richiama sul punto Cass. Sez. III, Ordinanza n. 22102 del 31/07/2025 e, quanto alla necessità di stimolare il contraddittorio, Sez. III, Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023.

Applicando tali principi, la sentenza impugnata è erronea: la Corte territoriale ha affermato la legittimità dell’eccezione di nullità del contratto quadro, proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e fondata sulla carenza di forma, senza avvedersi che tale allegazione necessitava di un riscontro probatorio, nella specie del tutto omesso, da coordinare con l’incidenza delle preclusioni probatorie maturate in primo e in secondo grado.

La circostanza che la nullità sia stata qualificata come di protezione non muta le conclusioni: tale qualificazione vale a configurare un potere unilaterale di deduzione del vizio in capo alla sola parte protetta (c.d. nullità relativa), ma non incide sulla necessità del riscontro probatorio e sull’eventuale maturazione delle preclusioni inerenti alla modificabilità della domanda.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri tre, logicamente formulati per l’ipotesi di conferma della validità della modificazione della domanda. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e le parti sono rinviate innanzi alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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