Rinuncia al ricorso in cassazione, processo estinto senza raddoppio del contributo (Cass. civ. Sez. I n. 6866 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente comunicata alle parti costituite a cura della cancelleria, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale a carattere sanzionatorio, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica. Il ricorso incidentale espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale non richiede esame, venendo meno la condizione cui era subordinato.
Il Fatto
Il giudice del Tribunale di Ancona, con decreto, aveva omologato il piano del consumatore presentato dai ricorrenti. Su gravame di una banca, lo stesso Tribunale, con decreto del 13 luglio 2022, aveva accolto l’impugnazione e revocato l’omologazione, ritenendo sussistente un comportamento di mala fede dei debitori idoneo a rendere inammissibile la domanda ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d-ter, l. n. 3/2012.
Avverso tale decreto i debitori hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. La banca creditrice ha resistito con controricorso e ha spiegato ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso avversario. Una seconda banca, intimata, non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Nella pendenza del giudizio, i difensori dei ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto in virtù del mandato contenuto nella procura alle liti. Della rinuncia la cancelleria ha dato rituale comunicazione alle parti costituite, ai sensi dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., disposizione applicabile al caso di specie per effetto dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022.
La Corte rileva che ricorrono le condizioni per dichiarare l’estinzione del processo di cassazione. Non si rende necessario esaminare il ricorso incidentale della banca, che era stato espressamente condizionato all’eventuale accoglimento del primo motivo del ricorso principale: venuta meno la condizione, la questione prospettata resta assorbita.
Quanto alle spese, non vi è luogo a pronuncia ai sensi dell’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata giustificata dall’intenzione dei ricorrenti di adempiere regolarmente il contratto di finanziamento, senza alcuna falcidia e secondo l’originario ammortamento.
Infine, la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione: la misura opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale a carattere sanzionatorio, essa è di stretta interpretazione e non ammette applicazione estensiva o analogica, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 19071/2018, Cass. n. 23175/2015).
Il processo è pertanto dichiarato estinto per rinuncia.
Nota della Redazione
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