Inammissibile il ricorso della Cassazione in materia di particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 16837 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la valutazione del giudice di merito in ordine alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., quando l’apprezzamento non risulti manifestamente illogico. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa che consideri tutte le peculiarità della fattispecie concreta, riferite alla condotta in termini di possibile disvalore, e non solo l’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto. Il mancato esame di un motivo di appello manifestamente infondato non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli, confermativa della condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con il primo motivo deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo eccepiva la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, in sede di vaglio di ammissibilità, ha dichiarato il primo motivo inammissibile. Premesso che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta, riferite alla condotta in termini di possibile disvalore, e non solo quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto, la Corte ha ritenuto che la Corte di merito avesse escluso la “particolare tenuità” dell’offesa con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico. Tale valutazione si fondava sulla gravità del fatto, desunta dal quantitativo di cocaina e dalla somma di denaro contante sequestrati, nonché sui precedenti penali specifici del ricorrente, indicativi della non occasionalità della condotta.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha ribadito l’inammissibilità per le ragioni già esposte, ritenendo del tutto inconferenti gli argomenti difensivi volti ad accreditare l’insussistenza del reato, relativi alla mancata prova della finalità di spaccio, all’irrilevanza del bilancino di precisione e alla liceità della somma sequestrata.

Quanto al terzo motivo, concernente la ritenuta sussistenza della recidiva, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per mancanza di interesse. Il Tribunale aveva infatti applicato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in regime di prevalenza sulla recidiva, e il ricorrente non aveva allegato alcuna situazione pratica più favorevole che potesse giustificare l’interesse all’impugnazione sul punto.

Il quarto motivo, relativo all’aumento di pena per la continuazione, è stato parimenti dichiarato inammissibile per mancanza di interesse. Pur avendo la Corte di appello omesso di esaminare il motivo di appello, tale omissione non determina l’annullamento della sentenza, poiché il motivo era manifestamente infondato, essendo l’aumento di pena di gran lunga inferiore al triplo della pena base. La Corte ha richiamato il principio per cui il mancato esame di un motivo manifestamente infondato non costituisce causa di annullamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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