Falso innocuo e cause di non punibilità: solo su richiesta (Cass. pen. Sez. 1 n. 5032 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rilevanza penale del falso non è esclusa dalla sola eventuale verificabilità ex post dei requisiti da parte della Pubblica Amministrazione: l’innocuità del falso va valutata in relazione alla funzione documentale dell’atto, non all’uso che se ne faccia. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, né il giudice di merito è tenuto a pronunciarvi d’ufficio in difetto di specifica richiesta. Parimenti, il giudice d’appello non ha l’obbligo di attivare d’ufficio il meccanismo di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, difettando una richiesta dell’interessato.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso assolveva il ricorrente dal reato di cui all’art. 483 cod. pen., per avere falsamente attestato, nella domanda di autorizzazione per l’esercizio della raccolta di scommesse, di non aver riportato condanne per giochi d’azzardo, ritenendo la dichiarazione penalmente irrilevante in quanto non resa in un atto pubblico. Su ricorso del Procuratore generale, la Corte di cassazione annullava con rinvio, richiamando il rinvio operato dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 alle sanzioni penali del codice penale.
La Corte d’appello di Campobasso, in sede di rinvio, riformava la sentenza assolutoria e condannava il ricorrente alla pena di due mesi di reclusione. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si contestava la sussistenza del reato, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha valorizzato la chiarezza del modulo prestampato, privo di ambiguità, e la qualità del dichiarante, professionista del settore con precedenti specifici in materia di giochi d’azzardo, per escludere l’invocata inconsapevolezza.
Quanto all’asserita innocuità del falso, la Cassazione richiama il costante orientamento per cui la lesione del bene giuridico protetto non dipende dalla possibilità di verifica successiva dei dati dichiarati, ma dalla compromissione dell’affidabilità dell’atto in sé. Il cosiddetto falso innocuo ricorre solo quando l’infedele attestazione risulti del tutto irrilevante rispetto al significato dell’atto, senza che rilevi l’uso concreto che dell’atto venga fatto (richiamata Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020).
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è stato dichiarato inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità. La Corte precisa che sul giudice di merito non grava, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare d’ufficio su tale causa (richiamata Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021).
Il terzo motivo, concernente la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, è stato parimenti giudicato inammissibile: non risultando una richiesta dell’imputato, il giudice d’appello non aveva alcun obbligo di attivare d’ufficio il meccanismo sostitutivo, essendo riconosciuto a tal fine un potere discrezionale (richiamata Sez. 5, n. 13298 del 07/02/2025).
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Nota della Redazione
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