Notifica al difensore ex art 161 comma 4 cpp e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 29878 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo. Non occorre alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen. Il ricorso che si limiti a ribadire eccezioni già esaminate, senza confronto effettivo con la motivazione del giudice di appello, è inammissibile per aspecificità e reiterazione.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado dal Tribunale per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato sub A, rideterminato il trattamento sanzionatorio e l’ammontare della confisca, confermando nel resto la condanna.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per l’irreperibilità dello stesso, in assenza delle necessarie verifiche sull’idoneità del domicilio. Ha inoltre censurato l’utilizzabilità del verbale di constatazione, la configurabilità del reato di cui all’art. 10 in presenza di una mera condotta omissiva e la mancata valutazione delle eccezioni difensive.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha affrontato anzitutto il motivo sulla notifica, giudicandolo manifestamente infondato. Ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 58120 del 22.06.2017, secondo cui l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore, è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo.
Il principio esclude che occorra una specifica indagine attestante l’irreperibilità dell’imputato. Tale indagine è doverosa solo quando non sia stato possibile procedere nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen. Nel medesimo senso, con riguardo all’ipotesi di notifica a mezzo posta, la Corte ha richiamato Sezioni Unite n. 14573 del 25.11.2021.
Quanto al secondo ordine di doglianze, i giudici hanno rilevato il carattere reiterativo e aspecifico delle censure. La difesa si era limitata a ribadire la propria eccezione, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. Questa aveva diffusamente esposto gli elementi probatori acquisiti, l’individuazione della società come dedita al commercio di contrabbando di prodotti petroliferi e i criteri di determinazione dei ricavi e dell’imposta evasa.
Il percorso argomentativo del giudice di appello è rimasto quindi privo di adeguata confutazione, anche in ordine all’effettiva configurabilità di un concreto pregiudizio per i diritti difensivi. Ad analoghe conclusioni la Corte è pervenuta per le doglianze sull’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000: la difesa ha evitato di confrontarsi con quanto emerso dall’istruttoria, ossia l’insussistenza di denunce di smarrimento della documentazione societaria e il recupero di un elenco della documentazione presso il precedente commercialista della società.
Tali circostanze, rimaste senza confutazione, sono state ritenute idonee a escludere la fondatezza delle eccezioni difensive. La Corte ha concluso per la manifesta infondatezza anche della residua censura, avendo il giudice di appello adeguatamente considerato le varie questioni, e ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p.p. – Prima notificazione all'imputato non detenuto
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni