Recidiva: limite inderogabile all’aumento di pena (Cass. pen. Sez. 2 n. 16865 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva facoltativa, l’aumento di pena previsto dall’art. 99 cod. pen. non può in nessun caso superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. L’incremento sanzionatorio che ecceda tale limite integra una pena illegale, in quanto il disposto di cui all’art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto. La violazione di tale limite può essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità, anche in assenza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di rapina aggravato, con riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la carenza motivazionale in ordine al riconoscimento della recidiva e l’illegalità della pena per violazione del limite all’aumento sanzionatorio di cui all’art. 99, comma sesto, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato esclusivamente con riguardo al trattamento sanzionatorio, rigettando la doglianza relativa alla motivazione sulla sussistenza della recidiva. Sul punto, i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, il dovere di specifica motivazione è adempiuto anche con argomentazione succinta, laddove si dia conto del fatto che la condotta costituisce la prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
Quanto all’aumento di pena, la Corte ha invece rilevato una palese violazione dell’art. 99, comma sesto, cod. pen., che pone un limite assoluto e inderogabile: l’aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. Poiché, alla data del fatto, il ricorrente aveva riportato una sola condanna di modesta entità, l’aumento operato dai giudici di merito — pari alla metà della pena base — risultava macroscopicamente eccedente tale limite.
La Corte ha precisato che la mancata deduzione della questione in appello non osta al rilievo della violazione, in quanto, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione, il giudice di legittimità ha il dovere di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccesso. Sussistendo i presupposti, la Cassazione ha proceduto alla rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., applicando all’aumento il limite derivante dalla precedente condanna.
Nota della Redazione
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