Reato continuato in executivis: motivazione necessaria per ogni aumento dei reati satellite (Cass. pen. Sez. I n. 27242 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare, sulla pena inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a motivare non solo l’individuazione della pena-base, ma anche l’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito. Non è sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base, né il rinvio alla motivazione del giudice della cognizione: gli aumenti forfettari e immotivati, privi di un’adeguata motivazione comparativa tra le frazioni applicate, sono illegittimi.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza del condannato, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di tre distinte sentenze di condanna e ha rideterminato la pena finale in anni ventitrè di reclusione. Il giudice ha individuato il reato più grave in quello associativo, già ritenuto tale nella prima sentenza, mantenendo gli aumenti per i reati satellite e rinviando alla motivazione del giudice della cognizione; ha poi aggiunto un anno e sei mesi per il reato della seconda sentenza e un anno e sei mesi complessivi per i due reati della terza.
Avverso il provvedimento i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. sul trattamento sanzionatorio, il principio di proporzionalità e la carenza di motivazione. La questione approda così in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata in materia. Richiama Sez. I n. 17948 del 31/01/2024, secondo cui il giudice dell’esecuzione deve scorporare i reati già riuniti, individuare il più grave e operare sulla relativa pena autonomi aumenti per ciascun satellite, compresi quelli già unificati. Richiama altresì Sez. I n. 800 del 07/10/2020, che impone la motivazione sull’entità dei singoli aumenti, non bastando il rispetto del limite del triplo.
Il principio è ribadito dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021: nel determinare la pena complessiva il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, con impegno motivazionale correlato all’entità degli aumenti, sì da consentire di verificare il rapporto di proporzione tra le pene e di escludere un surrettizio cumulo materiale.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la motivazione impugnata indica in modo sintetico e per richiami le ragioni degli aumenti. Pur potendo le commisurazioni rientrare nei confini del merito non sindacabile in legittimità, sussiste comunque la violazione dell’obbligo di specifica indicazione di ogni singola misura di aumento per ciascun satellite.
Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto di mantenere gli aumenti della sentenza sub 1), rinviando alla motivazione del giudice della cognizione, e aveva poi applicato aumenti forfettari e immotivati, un anno e sei mesi per il reato sub 2) e un unico anno e sei mesi — benché riferibile a due reati — per quelli sub 3), senza adeguata motivazione comparativa tra le frazioni e senza considerare che non tutte le condotte sono riconducibili alle medesime fattispecie.
Il ricorso è pertanto fondato. La Corte annulla l’ordinanza limitatamente alla determinazione della misura degli aumenti, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria in funzione di giudice dell’esecuzione in diversa composizione, in forza di Corte cost. n. 183/2013. Nel nuovo giudizio il giudice procederà, libero nell’esito, a emendare la motivazione seguendo i principi esposti.
Nota della Redazione
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