Inammissibilità della ricostruzione del fatto in cassazione e annullamento per omessa risposta (Cass. pen. Sez. 2 n. 16866 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esercizio dell’azione penale, il rinvio operato dall’art. 550 cod. proc. pen. alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni è “fisso”, dovendosi riferire alla norma vigente al momento dell’esercizio dell’azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all’imputato, stante l’inderogabilità del principio tempus regit actum in ambito processuale. Non è nulla la sentenza pronunciata in sede di giudizio abbreviato richiesto nel corso dell’udienza preliminare in un procedimento nel quale l’azione penale avrebbe dovuto essere esercitata con citazione diretta a giudizio, poiché la violazione delle regole di cui all’art. 550 cod. proc. pen. lede il diritto di difesa solo se l’illegittimità genera una contrazione delle garanzie processuali; il rito che contempla l’udienza preliminare rappresenta un’alternativa procedimentale maggiormente garantita per l’imputato. Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 7 cod. pen. per non aver restituito i beni oggetto di un contratto di leasing dopo la risoluzione del rapporto. Il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi: violazione del giudice naturale per erronea applicazione retroattiva della legge n. 3/2019; improcedibilità per tardività della querela; insussistenza del dolo specifico e dell’elemento oggettivo; travisamento della nozione di interversio possessionis; motivazione contraddittoria e carente; vizi nella determinazione delle statuizioni civili.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione all’ultimo motivo. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio per cui il rinvio previsto dall’art. 550 cod. proc. pen. alla pena edittale è “fisso” e va riferito alla norma vigente al momento dell’esercizio dell’azione penale: poiché la querela era stata presentata il 28 febbraio 2019, dopo l’entrata in vigore della legge n. 3/2019, la competenza del giudice per l’udienza preliminare era corretta. La Corte ha inoltre escluso la nullità della sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, in quanto il rito con udienza preliminare è maggiormente garantito e l’art. 550, comma terzo, cod. proc. pen. prevede una nullità relativa solo nel caso inverso, ossia quando si proceda con citazione diretta in luogo del rinvio a giudizio.

In ordine al secondo motivo, la Corte ha rilevato l’assenza di confronto con le sentenze di merito, le quali avevano accertato che, dopo la prima diffida, era stato raggiunto un accordo per un piano di rientro non rispettato, sicché la successiva intimazione di restituzione del 4 dicembre 2018 costituiva il momento di perfezionamento del reato e la querela del 28 febbraio 2019 era tempestiva.

Per i motivi dal terzo al sesto, la Corte ha ribadito che essi proponevano una diversa valutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, essendo possibile solo il controllo della motivazione per manifesta illogicità o contraddittorietà.

L’ultimo motivo è stato invece ritenuto fondato: il giudice di primo grado aveva liquidato un danno da deprezzamento dei beni per “obsolescenza”, sebbene tale voce non fosse stata richiesta dalla parte civile né provata. La Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta all’eccezione sollevata con l’atto di appello, determinando una carenza motivazionale sulla statuizione risarcitoria. La Corte ha pertanto annullato la sentenza limitatamente alla liquidazione del danno, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rigettando nel resto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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