Detenzione di stupefacente e connivenza non punibile: occorre un consapevole apporto positivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 17140 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La connivenza non punibile postula un comportamento meramente passivo, non qualificabile come concorso nel reato. Integra, invece, un consapevole apporto concorsuale la condotta di chi, presente nel veicolo ove è occultata la sostanza stupefacente, custodisca denaro provento di pregressa attività di spaccio, tentando di occultarlo alla vista degli operanti e senza fornire alcuna giustificazione sulla propria presenza. In tal caso, la destinazione allo spaccio della sostanza può essere desunta da elementi indiziari, senza che possa configurarsi la circostanza attenuante del contributo di minima importanza quando il ruolo dell’agente sia equivalente a quello del coimputato. È, infine, inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze meramente reiterative di questioni già esaminate e compiutamente motivati dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in secondo grado per la detenzione illecita di una sostanza stupefacente, cocaina, del peso complessivo di grammi 314,4, occultata all’interno di un’autovettura sulla quale viaggiava come passeggero. La Corte territoriale aveva ritenuto provata la sua responsabilità, escludendo che la presenza dell’imputato nel veicolo fosse casuale e qualificando il suo ruolo come un consapevole apporto alla detenzione della sostanza. Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione, con particolare riferimento alla mancata configurabilità della connivenza non punibile.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come le censure formulate dal ricorrente fossero meramente reiterative di questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito. In particolare, il primo e il terzo motivo, riguardanti l’affermazione della responsabilità e la mancata applicazione della connivenza non punibile, riproponevano una ricostruzione alternativa dei fatti già valutata e superata dalla Corte territoriale.

Con riferimento alla qualificazione della condotta, la Corte ha valorizzato gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata: il ricorrente, al momento del controllo, si trovava nell’auto ove era occultata la sostanza, deteneva una busta contenente una somma di denaro, che tentava di occultare alla vista degli operanti, e non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alla propria presenza nel veicolo, né sulla provenienza del denaro, non svolgendo alcuna attività lavorativa lecita.

Tali elementi, nel loro complesso, sono stati ritenuti idonei a escludere la mera connivenza non punibile, la quale postula un comportamento passivo e non qualificabile come concorso. Al contrario, la condotta del ricorrente integrava un consapevole apporto positivo alla detenzione della sostanza, con un ruolo del tutto equivalente a quello del coimputato, escludendo altresì la configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., pure dedotta con il quarto motivo.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha rilevato come la pena fosse stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale, con conseguente infondatezza della doglianza volta a ottenere un’ulteriore riduzione. La sentenza impugnata risultava pertanto esente dai vizi denunciati.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità al principio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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