Diniego delle attenuanti generiche e sospensione condizionale: motivazione sufficiente con elementi oggettivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 588 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, in modo reiterativo, doglianze già dedotte e puntualmente disattese dal giudice di merito. In tema di attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando la prognosi negativa sul futuro comportamento dell’imputato sia fondata sulle caratteristiche del caso concreto e sui profili di pericolosità del comportamento, richiamando gli elementi oggettivi di cui all’art. 133 cod. pen..

Il Fatto

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 18/09/2024, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., con il secondo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con il terzo il diniego della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha valutato il primo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., come manifestamente infondato. La Corte di merito aveva fornito una motivazione congrua e non illogica, ritenendo assente la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta, protrattasi nel tempo e cagionante un danno economico non irrisorio. Il motivo, inoltre, era reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese, richiamando il precedente di Sez. 2, n. 16363 del 2019.

Il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito il principio per cui il giudice di merito, nel motivare il diniego, non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, ma è sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri implicitamente superati. La motivazione della sentenza impugnata, esente da evidenti illogicità, rispettava tale criterio.

Quanto al terzo motivo, relativo alla sospensione condizionale della pena, la Corte ne ha affermato la reiteratività e la manifesta infondatezza. La Corte di merito aveva correttamente fondato il diniego non sulla mancanza di resipiscenza, quanto su elementi oggettivi e pregnanti, rientranti nei parametri di valutazione dell’art. 133 cod. pen., quali la durata dell’occupazione, iniziata nel 2013 e mai interrotta sino al 2024. Tale protrazione rendeva manifesta l’intenzione della soggetta di persistere nella condotta antigiuridica, elemento che sorregge una legittima prognosi negativa, come stabilito da Sez. 3, n. 26191 del 2019.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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