Cessione di “provini” di stupefacente e detenzione domiciliare: no alla lieve entità (Cass. pen. Sez. 7 n. 17137 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 postula una valutazione complessiva della condotta, che tenga conto non solo del dato quantitativo ma anche delle modalità dell’azione e delle circostanze soggettive. La lieve entità deve essere esclusa quando l’agente, pur detenuto in regime di detenzione domiciliare in esecuzione di pena per fatti di narcotraffico, svolga comunque un’attività di spaccio avvalendosi di un’organizzazione e di un emissario, non potendo egli stesso allontanarsi dal domicilio. In materia di trattamento sanzionatorio, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata quando la pena sia irrogata in misura non superiore al medio edittale; detto medio si calcola dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo, non dimezzando il massimo edittale. La riduzione della pena pecuniaria, a seguito delle attenuanti generiche, deve essere proporzionalmente applicata anche alla multa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno aveva confermato la condanna di due imputati per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in relazione a diverse cessioni di sostanze stupefacenti leggere.
Un ricorrente era stato condannato per la cessione di campioni di hashish, qualificati come “provini” per un eventuale acquisto successivo, e per la consegna di un chilogrammo della medesima sostanza. L’altro ricorrente era stato invece condannato per l’acquisto di grammi 100 di marijuana, destinata allo spaccio, in due occasioni separate. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando rispettivamente vizi di motivazione in ordine alla responsabilità e al diniego della lieve entità, e incongruenze nel trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, esaminando separatamente le doglianze. Con riferimento al primo ricorrente, la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati in quanto reiterativi di doglianze di natura fattuale già esaminate dai giudici di merito. La responsabilità è stata ravvisata sulla base delle intercettazioni ambientali e delle numerose telefonate intercorse con il cessionario, che dimostravano come le consegne avvenissero per il tramite di un soggetto incaricato dal ricorrente.
In ordine al diniego della lieve entità, la Corte ha osservato che il giudice di merito, pur riconoscendo che il dato ponderale non fosse ostativo, ha correttamente escluso la qualifica, considerato che l’imputato aveva commesso i fatti mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare in esecuzione di una pena per narcotraffico. Tale circostanza, unita all’utilizzo di un’organizzazione e di un emissario che agiva in sua vece, ha integrato un quadro indiziario di continuità e professionalità nella condotta, incompatibile con l’ipotesi attenuata.
Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha rilevato come la riqualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 fosse già stata operata dalla Corte territoriale, che aveva concesso anche le attenuanti generiche. La pena base, determinata in misura superiore al minimo ma non al medio edittale, non richiedeva una motivazione rafforzata, essendo stato il calcolo del medio correttamente effettuato secondo il metodo indicato dalla giurisprudenza di legittimità, che non comporta il dimezzamento del massimo edittale.
Infine, la doglianza relativa alla riduzione della pena pecuniaria è stata ritenuta infondata, in quanto la multa era stata effettivamente ridotta in misura proporzionale, da euro 2.400 a euro 1.600, in applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. In ragione dell’inammissibilità dei ricorsi, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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