Mansioni superiori dell’avvocato pubblico e specificità dei motivi di ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20942 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo svolgimento di fatto, da parte del dipendente di un’azienda sanitaria inquadrato nel comparto, delle funzioni di avvocato non comporta automaticamente il riconoscimento di mansioni superiori e delle relative differenze retributive. L’accertamento delle funzioni di avvocato dirigente richiede la prova di un ambito di autonomia e di corresponsabilità nella gestione della struttura, secondo i parametri dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, restando insufficiente il mero svolgimento del patrocinio legale in forza di procura alle liti. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che miri a un riesame delle valutazioni di merito.
Il Fatto
La ricorrente, inquadrata come collaboratore amministrativo professionale esperto nella categoria DS di un’azienda sanitaria, ha agito davanti al giudice del lavoro per ottenere le differenze retributive corrispondenti allo svolgimento, in via esclusiva, di mansioni di avvocato, dapprima in virtù di delibere di conferimento dell’incarico e di procura alle liti, poi in forza di procura speciale generale.
Il Tribunale ha respinto la domanda per difetto di prova delle mansioni dirigenziali. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione, con condanna alle spese. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, resistito dall’amministrazione con controricorso e memorie.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2126 cod. civ., sostenendo che lo svolgimento delle mansioni di avvocato è di per sé autonomamente valutabile ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori, a prescindere dall’esercizio di funzioni dirigenziali.
La Corte ha dichiarato la censura inammissibile. Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, poiché occorre contestare puntualmente la ratio decidendi. Nel caso esaminato il decisum si fonda sull’assunto che lo svolgimento di funzioni di avvocato dipendente non comporta in via automatica il riconoscimento delle funzioni di avvocato dirigente e delle connesse differenze retributive.
La Corte territoriale non ha escluso lo svolgimento delle funzioni di avvocato, ma di quelle di avvocato dirigente, ritenute non provate. La ricorrente non ha aggredito tale profilo motivazionale né la carente deduzione di elementi idonei a dimostrare l’organizzazione dell’ufficio legale, l’istituzione di posizioni dirigenziali e l’eventuale chiamata a ricoprirle.
Il parametro applicato è l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, che richiede l’affidamento di compiti professionali con precisi ambiti di autonomia nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile, oltre a funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione. Tali elementi, ha ritenuto la Corte, non sussistono nel caso di specie.
Anche il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni e perché diretto a sollecitare un riesame del merito e delle prove. Il terzo motivo, sulle spese, è parimenti inammissibile: la denuncia dell’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. è ammessa solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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