Soddisfazione della pretesa e cessazione della materia del contendere per autotutela dell’INPS sui sei scatti stipendiali (TAR Marche n. 1029 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, per effetto di un provvedimento adottato dall’Amministrazione in via di autotutela, la pretesa azionata dal ricorrente risulti pienamente soddisfatta, essendo venuto meno il contrasto tra le parti. La sopravvenuta adozione del provvedimento satisfattivo fa venir meno, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., sia l’interesse delle parti a proseguire il giudizio, sia l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito. In tal caso, ai sensi dell’art. 34, comma quinto, cod. proc. amm., il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e rimborso del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico, aveva chiesto al Tribunale amministrativo l’accertamento del proprio diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminare l’indennità di buonuscita e di ricalcolare la base pensionabile mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dalla citata disposizione. L’INPS, pur non costituendosi la sua direzione provinciale, si era costituito in giudizio per resistere alla domanda.
Nelle more del giudizio, l’Istituto provvedeva a definire la vicenda in via amministrativa, adottando un provvedimento in autotutela con cui accoglieva la domanda del ricorrente, ricalcolando il trattamento di fine servizio e includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. L’INPS depositava quindi istanza di definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato come, a seguito della nota depositata in data 9.7.2026 e del provvedimento in autotutela del 12.5.2026 ad esso allegato, la domanda del ricorrente fosse stata integralmente accolta, con il ricalcolo del TFS e l’inclusione dei sei scatti stipendiali, in corrispondenza dell’interesse dedotto in giudizio.
Poiché nessuna contestazione era stata svolta dal ricorrente in ordine alla sopravvenuta soddisfazione della propria pretesa, il Tribunale ha ritenuto che fosse venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, l’interesse a proseguire il giudizio. In applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., è stata conseguentemente esclusa la sussistenza dell’interesse ad agire e, quindi, l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma quinto, cod. proc. amm., è stata pertanto disposta, in quanto la pretesa del ricorrente risultava pienamente soddisfatta dall’attività provvedimentale dell’Amministrazione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la celerità con cui la Pubblica Amministrazione si era determinata in autotutela, la stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia e il consolidamento solo recente dell’orientamento giurisprudenziale. È stato invece ordinato il rimborso del contributo unificato in favore del difensore del ricorrente, che aveva dichiarato di essere antistatario ai sensi dell’art. 93, primo comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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