Omissione di pronunzia e motivazione apparente: cassazione con rinvio per inquadramento e preavviso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11351 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione dell’obbligo di cui all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., omette di esporre le ragioni della decisione e l’iter logico seguito, rendendo impossibile comprendere la base del proprio convincimento. La riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. ad opera del d.l. n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012 riduce il sindacato di legittimità al “minimo costituzionale”, denunciabile solo quando l’anomalia motivazionale attenga all’esistenza stessa della motivazione. In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, il giudice di merito è tenuto a compiere il procedimento di sussunzione delle mansioni in concreto accertate nel corretto livello di inquadramento, e l’affidamento all’ausiliario di tale accertamento senza contraddittorio determina la nullità della sentenza. L’omissione di pronunzia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. sussiste quando manca la decisione su una domanda autonoma, non potendo desumersi un rigetto implicito in assenza di un nesso di necessaria presupposizione logica.

Il Fatto

La lavoratrice, dopo aver prestato attività per una federazione sindacale dal 1989 al 2008, adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria della natura subordinata del rapporto e la condanna al pagamento di differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r. Il giudice di primo grado rigettava le domande, ritenendo non provata la subordinazione, salvo che per il periodo pacifico dal 1997 al 2003.

La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, condannava la federazione provinciale al pagamento di una somma complessiva. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione la federazione, con quattro motivi, e la lavoratrice, con ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, esaminati dapprima i motivi del ricorso principale, dichiara infondato il quarto motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 2094 c.c. per aver la Corte territoriale ritenuto che certe attività fossero necessariamente subordinate. L’affermazione, pur errata in diritto, è stata utilizzata solo a chiusura di una motivazione più ampia, basata sulle deposizioni testimoniali e sull’inerenza delle mansioni all’attività istituzionale del sindacato, senza incidere sul convincimento.

Accoglie invece il primo motivo, ravvisando una mancanza assoluta di motivazione. La Corte territoriale non ha specificato il livello di inquadramento in base al quale ha quantificato le differenze retributive, né ha svolto il necessario procedimento bifasico di sussunzione delle mansioni concretamente svolte. Tale omissione integra il vizio di motivazione apparente, equiparabile alla mancanza grafica, poiché non consente di comprendere l’iter logico della decisione, come definito dalla giurisprudenza richiamata, tra cui Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Fondato è anche il secondo motivo, in quanto la Corte territoriale ha delegato al consulente tecnico d’ufficio l’accertamento del livello di inquadramento, una questione controversa che doveva essere decisa dal giudice nel rispetto del contraddittorio. L’ausiliario, in assenza di specifiche indicazioni, aveva utilizzato la retribuzione di un livello indicato dalla lavoratrice, senza che tale scelta fosse preceduta da un accertamento giudiziale. Il terzo motivo, concernente l’omesso esame dell’estratto contributivo, è dichiarato assorbito.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo accoglie, rilevando l’omissione di pronunzia sulla domanda relativa all’indennità sostitutiva del preavviso. La mancanza di ogni riferimento nell’ordinanza di conferimento dell’incarico peritale conferma l’omissione. L’eccezione di un asserito rigetto implicito è respinta, difettando il nesso di presupposizione logica tra gli accertamenti compiuti e la domanda non decisa, tanto più che non è stato accertato se i rapporti fossero cessati per risoluzione consensuale o per dimissioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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