Applicazione dei quattro scatti ai funzionari di Polizia in regime misto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 118 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 27, comma 5, d.lgs. n. 334/2000, nel dichiarare applicabili agli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato già in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 336/1982 e collocati a riposo con i nuovi limiti di età “le disposizioni di cui ai commi 3 e 4”, attribuisce anche a coloro il cui trattamento è liquidato con il sistema misto il beneficio dei quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all’atto del pensionamento. Il comma 4 non crea un’autonoma categoria di beneficiari, ma si limita a disciplinare il meccanismo compensativo per i trattamenti calcolati in tutto o in parte con il sistema contributivo. La norma ha finalità perequativa, volta a riallineare il trattamento di chi cessa dal servizio prima del sessantacinquesimo anno di età rispetto a chi prosegue l’attività lavorativa.
Il Fatto
Un appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, collocato a riposo per limiti di età, riscontrava che l’INPS non aveva computato nel calcolo dell’assegno pensionistico i quattro scatti del 2,5 per cento previsti dall’art. 27, commi 3 e 5, d.lgs. n. 334/2000. Dopo una diffida rimasta senza esito, proponeva ricorso alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’Istituto al pagamento degli arretrati. L’INPS resisteva, sostenendo che la disposizione non troverebbe applicazione per i trattamenti determinati con il sistema misto.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene la ricostruzione dell’INPS non condivisibile. In primo luogo, sul piano interpretativo, il chiaro disposto del comma 5 dell’art. 27 d.lgs. n. 334/2000 dichiara applicabili ai soggetti ivi indicati le disposizioni dei commi 3 e 4, senza distinguere in base al sistema di calcolo del trattamento. La formulazione inequivoca preclude, sul piano del c.d. legislatore consapevole, l’interpretazione restrittiva proposta dall’Istituto.
Sotto il profilo sistematico, la norma persegue una finalità perequativa, consentendo a chi non è andato in pensione a 65 anni di riallineare il proprio trattamento rispetto a chi ha lavorato più a lungo. Tale finalità emerge anche dal confronto con la normativa precedente di cui al d.l. n. 387/1987 e con la legge delega n. 78/2000.
La Corte richiama, infine, i precedenti della Sezione Giurisdizionale per la Liguria (nn. 94/2022, 111/2023 e 12/2024) e della Sezione Abruzzo, che hanno accolto la medesima questione. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze retributive e degli interessi. Le spese di giudizio sono integralmente compensate, ravvisandosi la assoluta novità della questione e pronunce contrastanti.
Nota della Redazione
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