Ottemperanza per la Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 14569 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo azionabile per l’ottemperanza la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, con cui l’Amministrazione scolastica sia stata condannata all’attribuzione in forma specifica della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. A fronte dell’inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato e, in caso di perdurante inerzia, nomina fin da ora un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente, una docente, aveva ottenuto, dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica del docente per diversi anni scolastici, oltre alla rifusione delle spese di lite. L’Amministrazione, pur avendo provveduto al pagamento delle spese di lite, non aveva dato esecuzione al capo della pronuncia relativo al beneficio economico, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza del giudice ordinario fosse un valido titolo esecutivo, ritualmente notificato e non impugnato dall’Amministrazione. La Corte ha verificato che il Ministero, pur avendo corrisposto le spese di lite, non aveva adempiuto all’obbligo principale di attribuire la Carta elettronica, maturando così una situazione di inottemperanza parziale.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente il giudicato, assegnando un termine perentorio di sessanta giorni per provvedere all’attribuzione del beneficio. In caso di ulteriore inadempimento, il giudice ha disposto la nomina di un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla direzione competente, che avrebbe provveduto in via sostitutiva.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il TAR ne ha valutato la non sussistenza dei presupposti in quanto l’inottemperanza non era ancora perdurante, ma ha specificato che la parte avrebbe potuto richiederle in un successivo giudizio, qualora l’Amministrazione fosse rimasta inadempiente oltre i termini assegnati. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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