Ottemperanza al giudicato civile del giudice del lavoro e poteri del commissario (TAR Piemonte n. 1044 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile quando il titolo esecutivo, attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificato all’amministrazione soccombente, sia divenuto definitivo e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche all’azione di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. L’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto designato, che può delegare l’incarico a qualunque dirigente o funzionario, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici, al fine di evitare che il riparto interno delle competenze divenga ulteriore motivo di ritardo.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero all’Istruzione e del Merito a corrisponderle il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine, quantificato in quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Il titolo, notificato all’amministrazione soccombente, non era stato eseguito. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti processuali della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva. Il titolo è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata al Ministero presso il suo domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’amministrazione non ha contestato l’omessa esecuzione del giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento competente, con facoltà di delega.
Su quest’ultimo punto il Collegio ha precisato che il potere del commissario non è limitato dalle sue ordinarie attribuzioni: può essere nominato commissario qualunque soggetto, anche privato, con competenze adeguate. La delega è ammessa a favore di qualunque dirigente o funzionario, anche di altro Dipartimento, indipendentemente dai rapporti gerarchici, per evitare che le modifiche interne delle competenze costituiscano ulteriore motivo di ritardo.
Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per la semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio, rilevata la serialità del contenzioso e l’inottemperanza sistematica delle condanne, ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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