Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 14568 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la regolare notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione costituisce inadempimento dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. L’amministrazione è condannata a ottemperare nel termine di sessanta giorni, con nomina fin da ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La condanna alle penalità di mora richiede una valutazione di sussistenza dei presupposti e può essere disposta solo su richiesta della parte in caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del beneficio per un valore complessivo di euro 1.500,00.

Lamentando la persistente inerzia dell’amministrazione, il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ritiene il ricorso fondato. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione risulta regolarmente passata in giudicato e notificata nelle forme di legge all’amministrazione resistente, con decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni.

A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi o indicazioni utili a dimostrare la corretta esecuzione del titolo. Richiamando il principio giurisprudenziale in tema di onere della prova tra debitore e creditore espresso da Cass. 13533/2001, il Collegio ritiene accoglibile la pretesa del ricorrente, non potendo l’amministrazione sottrarsi all’obbligo di attuare il giudicato.

Il Collegio dichiara quindi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente pronuncia. Per il caso di infruttuoso decorso del termine, nomina fin da ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni su richiesta della parte ricorrente.

Il TAR esclude allo stato la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere richieste in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Tenuto conto del rilevante numero di ricorsi analoghi, determinato dalla persistente inerzia dell’amministrazione, il Collegio dispone l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, come indicato dai precedenti citati in motivazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029/2025), con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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