Silenzio sulla stipula del contratto di concessione dopo l’aggiudicazione (TAR Molise n. 310 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente legittima l’aggiudicatario a proporre l’azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., ai sensi dell’art. 18, comma 5, d.lgs. n. 36/2023. L’aggiudicatario vanta non un diritto soggettivo alla stipulazione coattiva del contratto, ma un interesse legittimo pretensivo all’adozione di una determinazione espressa e definitiva sulla sorte del contratto medesimo. L’amministrazione, pertanto, non può essere condannata a stipulare, conservando il potere di determinarsi in senso negativo per ragioni di interesse pubblico, purché espresse e motivate. In caso di ulteriore inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
Con determina del 2023, la società di committenza regionale aveva indetto, per conto dell’azienda sanitaria territoriale, una procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 d.lgs. n. 36/2023, della progettazione, costruzione e gestione di un impianto di raccolta e termodistruzione dei rifiuti ospedalieri. Espletata la gara, l’aggiudicazione era stata disposta in favore del raggruppamento capeggiato dalla società ricorrente.
Non essendo seguita la sottoscrizione del contratto, la capogruppo aveva diffidato l’azienda sanitaria, da ultimo con istanza dell’11.11.2025, ad attivarsi per la stipula. Rimasta l’istanza senza riscontro, la società aveva proposto ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Si era costituita in giudizio la sola Regione, eccependo la propria estraneità alla controversia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto disposto l’estromissione della Regione, risultando la stessa estranea alla vicenda, attinente esclusivamente alla mancata stipulazione del contratto da parte dell’azienda sanitaria, che non si era costituita in giudizio.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto ammissibile l’azione proposta, rilevando come le controversie sugli atti e comportamenti collocati nella fase tra l’aggiudicazione e la stipula appartengano alla giurisdizione amministrativa, essendo la posizione dell’aggiudicatario di interesse legittimo. Tale principio, già consolidato, trova oggi espressa enunciazione nell’art. 18, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, che attribuisce all’aggiudicatario la facoltà di far constatare il silenzio inadempimento della stazione appaltante.
Quanto alla tempestività del ricorso, il termine per la conclusione del procedimento era fissato in 60 giorni dall’aggiudicazione, intervenuta il 3.02.2025, con scadenza al 4.04.2025. Il ricorso, notificato il 4.04.2026, è stato pertanto ritenuto proposto nel rispetto del termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha precisato che l’art. 18, commi 2 e 5, d.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., fonda in capo all’aggiudicatario un interesse legittimo pretensivo a ottenere una determinazione espressa sulla sorte del contratto, e non un diritto alla stipulazione coattiva secondo il paradigma dell’art. 2932 cod. civ. L’aggiudicazione non consuma il potere amministrativo, potendo l’amministrazione legittimamente determinarsi in senso negativo prima della stipula, purché con motivazione espressa.
Sussistendo tutti i presupposti dell’obbligo di provvedere, alla luce dell’intervenuta aggiudicazione e della diffida rimasta senza riscontro, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ordinato all’azienda di assumere una determinazione espressa e definitiva entro 60 giorni, con nomina sin d’ora del commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inerzia. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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