Contratti integrativi, inammissibile il ricorso che ne censura l’interpretazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21480 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è consentito denunciare direttamente in sede di legittimità non la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi integrativi, ma solo il contrasto fra tali contratti e le disposizioni di legge imperative o la contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Nella medesima sede è possibile chiedere, in ordine agli stessi contratti integrativi, la verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione di cui agli artt. 1362 ss. c.c. e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione minima ex art. 111 Cost. Ne deriva che è inammissibile il ricorso per cassazione che, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazione nazionale, censuri in via diretta l’interpretazione del contratto integrativo resa dal giudice di merito, non riporti il contenuto della normativa collettiva criticata, non indichi specificamente i criteri interpretativi violati o domandi alla Suprema Corte di sostituire all’interpretazione del giudice di merito un’altra possibile lettura dello stesso testo.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda proposta da una docente contro il Ministero dell’Istruzione. La ricorrente aveva dedotto di avere presentato domanda di mobilità territoriale per l’anno scolastico 2016/2017 e aveva chiesto di ordinare all’amministrazione di provvedere al suo trasferimento presso gli ambiti territoriali indicati, o in subordine presso qualsiasi ambito regionale ove risultassero posti disponibili all’esito delle operazioni di mobilità.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1331/2019, aveva rigettato l’appello. La docente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 6 e 8 del CCNI dell’8 aprile 2016 e del relativo allegato 1, oltre che dell’art. 97 Cost., lamentando la mancata applicazione del criterio dello scorrimento della graduatoria. Il Ministero ha depositato memoria di costituzione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato entrambe le censure inammissibili. Il punto di partenza è la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006. La norma consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, ma riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro, non i contratti integrativi.

Ne deriva che alla Corte non è consentito procedere a un’interpretazione diretta della clausola del contratto collettivo integrativo. Nella specie la ricorrente ha criticato, in modo peraltro generico, l’interpretazione degli artt. 6 e 8 del CCNI e dell’allegato 1 operata dalla corte territoriale, chiedendo alla Suprema Corte un sindacato che le è precluso. La Corte richiama sul punto le recenti pronunce della Sezione, che in contesti analoghi sono giunte alle medesime conclusioni.

Il Collegio chiarisce poi la portata della regola distinguendo i precedenti in cui il ricorso era stato esaminato nel merito. In alcune decisioni la questione non riguardava l’interpretazione del contratto integrativo, ma unicamente la validità dello stesso rispetto alla normativa di legge. In quei casi la Corte ha verificato se una data lettura del contratto, da parte del giudice di appello, contravvenisse a principi costituzionali o a norme imperative, realizzasse ingiustificate disparità di trattamento o risultasse manifestamente irragionevole. L’interpretazione del contratto integrativo, ritenuta non implausibile, è stata così messa a confronto con parametri esterni di legittimità, senza che una lettura fosse sostituita con un’altra.

Al contrario, quando la censura chiede alla Suprema Corte di porre a raffronto differenti possibili interpretazioni del contratto integrativo per sceglierne una diversa da quella del giudice di merito, il ricorso è inammissibile. La Corte ribadisce che è possibile denunciare direttamente il contrasto fra la contrattazione integrativa e le disposizioni di legge imperative o la contrattazione collettiva nazionale di riferimento. La regola posta dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare in sede di legittimità la violazione dei contratti e accordi collettivi, va però intesa come limitata ai contratti e accordi nazionali di cui all’art. 40 del medesimo decreto, con esclusione dei contratti integrativi. Per questi ultimi il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione.

La Corte enuncia quindi il principio di diritto e dichiara il ricorso inammissibile. Nulla dispone sulle spese, in considerazione della condotta difensiva della pubblica amministrazione, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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