Notifica a mezzo posta e decorrenza termine impugnazione da compiuta giacenza (Cass. civ. Sez. V n. 21482 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti impositivi eseguita a mezzo del servizio postale, quando l’agente non possa recapitarli, la notificazione si perfeziona per il destinatario al decorso del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata contenente l’avviso di tentata notifica e di deposito del piego presso l’ufficio postale. Da tale momento decorre il termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982. Il successivo ritiro del plico da parte del destinatario è irrilevante, rilevando soltanto il ritiro anteriore. Non è pertinente il richiamo al principio di scissione degli effetti della notifica, che attiene ai termini del notificante e del destinatario, non alla individuazione del dies a quo dell’impugnazione. La prova della notificazione è fornita esclusivamente dai dati risultanti dall’avviso di ricevimento.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’atto di irrogazione di una sanzione di € 7.000,00 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’insufficiente versamento di € 3.500,00 a titolo di contributo unificato tributario, dovuto per un ricorso iscritto dinanzi alla giustizia tributaria.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo perfezionata la notifica per compiuta giacenza e tardiva l’opposizione. La Commissione Tributaria Regionale di Lombardia confermava la decisione e condannava l’appellante alle spese. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, incentrati sulla decorrenza del termine di impugnazione e sulla ritualità della notifica.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e del principio di scissione degli effetti della notifica: secondo il ricorrente, il termine per impugnare non poteva decorrere prima dell’effettiva conoscenza dell’atto, coincidente con il ritiro del plico all’ufficio postale.
La Corte disattende il motivo. Richiamando Cass. Sez. I n. 3737 del 2004, afferma che, per stabilire esistenza e tempestività della notificazione eseguita a mezzo posta, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, unico documento idoneo a provare l’esecuzione, la data e il soggetto destinatario della consegna.
Poiché i dieci giorni di compiuta giacenza erano spirati, il termine di sessanta giorni per l’impugnazione decorre da tale scadenza. Il successivo ritiro del plico non assume rilievo, in forza del principio per cui la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, rilevando il ritiro solo se anteriore e non se successivo, come previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982 (richiamate Cass. Sez. V n. 26088 del 2015 e Cass. n. 15374 del 2018).
La Corte esclude la pertinenza del richiamo alla scissione dei termini: la questione riguarda l’individuazione del dies a quo, che coincide con la scadenza del periodo di giacenza, cioè con il momento in cui opera la presunzione di conoscibilità dell’art. 1335 cod. civ., in analogia con le notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: il contribuente prospetta per la prima volta in sede di legittimità una data diversa di invio della raccomandata, in contrasto con la decisione impugnata. La Corte ribadisce l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione nei gradi di merito e di indicare l’atto processuale in cui essa è stata posta, non essendo prospettabili in cassazione questioni nuove. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.