Spese di lite ridotte per pluralità di parti entro minimi e massimi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13882 del 25.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione in concreto del compenso spettante al difensore vittorioso è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, se contenuta tra il minimo e il massimo della tariffa, non è sindacabile in sede di legittimità. La riduzione per la difesa di una pluralità di parti munite di medesima posizione processuale, di cui all’art. 4, comma 4, d.m. n. 55 del 2014, opera entro la forcella tariffaria e non può scendere sotto i minimi assoluti, divenuti inderogabili dopo il d.m. n. 37 del 2018. L’applicazione o la mancata applicazione degli aumenti per pluralità di parti, di cui all’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, non è censurabile in cassazione, salvo che risulti violato il minimo o il massimo di tariffa. Il vizio nella liquidazione delle spese attiene agli errores in iudicando e non agli errores in procedendo.
Il Fatto
Una pluralità di lavoratori aveva convenuto il Comune di Sassari per ottenere la declaratoria di nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in forza della legge della Regione Sardegna n. 11 del 1988, art. 94. In sede di rinvio la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva dichiarato la nullità dei termini e liquidato il risarcimento, escludendo però la conversione per il divieto sancito dall’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001.
Sulle spese, la Corte territoriale aveva compensato per un terzo, in ragione della parziale soccombenza dei lavoratori, condannando il Comune al pagamento dei restanti due terzi, con liquidazione parametrata alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità e riduzione del 30 per cento per la medesimezza delle questioni comuni a più persone patrocinate dallo stesso difensore. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione; i lavoratori hanno resistito e, a loro volta, hanno impugnato la stessa sentenza. I ricorsi sono stati riuniti all’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale investe quattro profili, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. La Corte richiama i principi delle ordinanze rescindenti del 2021 e del 2022, secondo cui la disciplina regionale che consente i progetti occupazionali va coordinata con la regola di causalità e temporaneità dei contratti a termine. L’incentivo all’occupazione non costituisce in sé ragione oggettiva idonea a impedire l’applicazione delle tutele contro la reiterazione abusiva, ai sensi della clausola 5 dell’Accordo quadro sulla Direttiva 1999/70/CE.
La sentenza impugnata si sottrae al terzo motivo, perché ha motivato che la sola giustificazione inserita nei contratti era il richiamo alla legge regionale. Il giudice di rinvio ha verificato che i rapporti erano diretti a soddisfare esigenze permanenti e durevoli dell’amministrazione, prive del carattere della temporaneità. Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che in materia di pubblico impiego privatizzato grava sul datore l’onere di specificare la causale e di provare la legittimità del termine, richiamando Cass. n. 1931 del 2011. La Corte rileva che il Comune continua a fare riferimento ai progetti in modo generico, senza indicare quali fossero le causali realmente temporanee.
Il ricorso incidentale dei lavoratori investe le spese. Il primo motivo è infondato, perché la domanda di conversione era stata proposta nei gradi di merito e il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa anche per le spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio di soccombenza riferito all’esito globale del processo. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 32906 del 2022 e Cass. n. 20289 del 2015.
Sui due motivi successivi, la Corte ricostruisce l’orientamento secondo cui la determinazione dei compensi tra minimo e massimo di tariffa è espressione di potere discrezionale e non richiede specifica motivazione, salvo che il giudice aumenti o diminuisca ulteriormente gli importi. Dopo il d.m. n. 37 del 2018 i minimi sono inderogabili, mentre i massimi restano derogabili solo con specifica motivazione. La Corte conferma Cass. n. 31217 del 2024, secondo cui gli aumenti per la difesa di una pluralità di parti non sono sindacabili, perché basati su parametri esplicitati nella tariffa.
Ne segue il rigetto di entrambi i ricorsi. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.