Indennità di perequazione dei docenti universitari fino all’attuazione del nuovo regime (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21702 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di perequazione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, spettante al personale universitario docente in servizio presso cliniche e istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 517/1999 non fa salva soltanto la conservazione dei trattamenti economici in godimento. Esso assicura, nelle more dell’attuazione del nuovo regime, l’equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente, che può essere attuata tenendo conto dell’evoluzione della disciplina legale e contrattuale e del criterio generale della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni e anzianità. Il previgente sistema perequativo può dirsi superato solo nel momento in cui si accerti la piena efficacia delle nuove regole rispetto alla singola situazione, con il completamento degli adempimenti necessari.
Il Fatto
I ricorrenti, medici docenti universitari, erano stati preposti alla direzione di strutture semplici di un’azienda ospedaliera universitaria. Avevano agito in giudizio per ottenere l’adeguamento dell’indennità perequativa di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, corrisposta includendo varie voci retributive proprie del S.S.N., ma non la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico ricoperto.
Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’Appello di Roma aveva confermato il rigetto. Il giudice d’appello aveva ritenuto superata la disciplina invocata per effetto dell’art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 e aveva collocato al 2008 il passaggio al nuovo regime, escludendo per il periodo successivo ogni pretesa fondata sulla normativa previgente. I medici hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’azienda ospedaliera è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, per la loro connessione logica e giuridica, e li ha ritenuti fondati nella parte in cui addebitano alla Corte territoriale di avere escluso l’ultrattività della disciplina dettata dal combinato disposto degli art. 31 d.P.R. n. 761/1979 e art. 102 d.P.R. n. 382/1980, pur in assenza di adeguamento dell’azienda ospedaliera al nuovo sistema.
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento: l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 517/1999 non si limita a conservare i trattamenti in godimento, ma assicura l’equiparazione garantita dalla normativa previgente fino all’attuazione del nuovo regime. Tale equiparazione va attuata considerando l’evoluzione della disciplina legale e contrattuale e il criterio generale della parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni e anzianità. Sono richiamati Cass. n. 12952 del 2022, Cass. n. 12954 del 2022 e Cass. n. 10763 del 2025, con rinvio, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., alle argomentazioni del primo precedente.
Quanto alla decorrenza del nuovo sistema, la Corte osserva che la stessa Corte territoriale aveva fatto riferimento alla mancata adozione dell’atto aziendale necessario. Ne deriva che non poteva ritenersi applicabile il nuovo regime già dal 2008. Anche sotto questo profilo, coinvolto dal secondo motivo, il ricorso è fondato e il momento dirimente dovrà essere verificato ex novo in sede di rinvio.
La Corte esamina poi l’inciso del giudice di merito secondo cui i ricorrenti avrebbero percepito un’indennità di posizione parte variabile superiore alla retribuzione di posizione minima unificata e tale da ricomprenderla. Sul punto richiama il principio per cui l’azione volta all’indennità equiparativa non può fondarsi su singole voci riconosciute ai medici del S.S.N., ma impone un raffronto complessivo tra i diversi trattamenti. Nel caso concreto la domanda era stata proposta proprio attraverso una valutazione equiparativa, sicché l’argomentazione della Corte territoriale risulta errata, anche perché il riferimento non è andato all’indennità propria della preposizione a struttura semplice.
La valutazione va dunque svolta ex novo, procedendo a comparazione complessiva dei trattamenti e considerando la posizione di preposizione a struttura semplice addotta in causa. Il sistema previgente può dirsi superato solo quando si accerti la piena efficacia delle nuove regole rispetto alla singola situazione. Segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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