Inammissibile il ricorso a motivi eterogenei su sanzione disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21534 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, in relazione alla medesima questione, sovrapponga promiscuamente censure eterogenee e incompatibili, quali quelle di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., risultando impossibile scindere le ragioni dell’uno o dell’altro vizio. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo può investire solo un fatto storico, principale o secondario, e non le questioni o le argomentazioni difensive, la cui interpretazione esula dall’ambito della censura. La controversia sulla legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, perché l’applicazione della sanzione incide sullo status del lavoratore e implica un giudizio negativo che travalica il valore economico della misura.
Il Fatto
La lavoratrice aveva impugnato davanti al Tribunale la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per dieci giorni, chiedendone la declaratoria di illegittimità. La domanda era stata respinta in primo grado. La Corte d’appello di Ancona aveva rigettato il gravame, confermando sia il trattamento delle spese di giustizia, ritenute dall’appellante sproporzionate rispetto al valore della causa, sia la ricostruzione dei presupposti di fatto.
Avverso la sentenza di appello la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e a successiva memoria. L’ente datore di lavoro ha resistito con controricorso. La questione approda in sede di legittimità per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei mezzi proposti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione della legge n. 247/2012 e dei decreti ministeriali sui parametri di liquidazione, censurando il regolamento delle spese. Il Collegio lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. La censura non confronta la completa motivazione della Corte territoriale, non considera l’art. 10 cod. proc. civ. richiamato in sentenza e non riferisce le conclusioni rassegnate in primo grado.
La Corte di merito aveva qualificato la controversia come di valore indeterminabile, avendo ad oggetto non solo la restituzione della somma trattenuta a titolo di sanzione, ma la sussistenza stessa dei presupposti della sanzione. Il Collegio condivide tale lettura, richiamando il principio più volte affermato secondo cui la controversia sulla legittimità di una sanzione disciplinare sfugge a una determinazione economica, incidendo sullo status del lavoratore e involgendo correttezza, diligenza e capacità professionale.
Il secondo motivo cumulava censure eterogenee: l’omesso esame di fatti decisivi, la violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. e la mancata coincidenza tra chiesto e pronunciato. Il Collegio lo ha dichiarato inammissibile per la promiscua sovrapposizione di ragioni incompatibili, non scindibili in sede di interpretazione e sussunzione. I mezzi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. risultano strutturalmente inconciliabili, presupponendo il primo la non contestazione del fatto e contestando il secondo la ricostruzione fattuale.
Il Collegio ha inoltre ribadito che oggetto del vizio di omesso esame può essere solo un fatto storico, principale o secondario, e non le questioni, le argomentazioni difensive o gli elementi istruttori. Nel motivo si prospettano proprio questioni interpretative di atti, estranee all’ambito della censura.
Il terzo motivo, infine, è inammissibile perché assume che la Corte di merito non avrebbe compreso l’oggetto della contestazione disciplinare, senza censurare la lettura della nota datoriale con la deduzione della violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti, per il tramite dell’art. 1324 cod. civ. La ricorrente, soccombente, è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.