Accertamento bancario su conti dei soci, necessari indizi di riconducibilità alla società (Cass. civ. Sez. V n. 22261 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, le presunzioni di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972 possono essere estese alle movimentazioni dei conti intestati ai soci o ai congiunti, purché l’Amministrazione finanziaria alleghi elementi indiziari ulteriori rispetto alla sola stretta contiguità familiare. Il vincolo di parentela, da solo, non integra prova presuntiva qualificata della riferibilità delle somme alla società: occorre dimostrare l’incapacità reddituale del terzo intestatario a giustificare le movimentazioni riscontrate. In tema di società di capitali a ristretta base sociale non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, operando unicamente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, salva l’ipotesi di opzione per la trasparenza di cui all’art. 5 del TUIR.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata a ristretta compagine sociale. L’atto impositivo scaturiva da indagini bancarie sui conti correnti dei due soci, coniugi tra loro, i cui movimenti erano stati ritenuti riconducibili alla società contribuente.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società, e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rilevando che i soci erano privi di redditi personali idonei a giustificare gli ingenti importi transitati sui conti. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, tra cui la dedotta ultrapetizione della sentenza di appello per aver riconosciuto una società familiare di fatto e un’interposizione fittizia nell’intestazione dei conti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale due eccezioni. Quanto alla tempestività della notifica, rileva che il ricorso fu consegnato all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, con contestuale versamento dei diritti, cosicché la successiva notifica materiale non incide sulla validità dell’impugnazione. Quanto alla legittimazione attiva, respinge l’eccezione di estinzione della società: la cancellazione dal registro delle imprese, dedotta ma non documentata, non risulta dalla visura prodotta, che attesta la sola inattività e non l’avvenuta estinzione.
Nel merito del primo motivo, il Collegio ricostruisce il quadro giurisprudenziale. Da un lato richiama l’orientamento secondo cui le presunzioni bancarie operano anche per le somme movimentate sui conti dei soci o dei loro congiunti, in presenza di elementi sintomatici quali la ristretta compagine sociale e la stretta contiguità familiare. Dall’altro, valorizza l’indirizzo che non ritiene sufficiente il solo rapporto familiare, imponendo all’Ufficio di dimostrare la riconducibilità alla società delle somme transitate su conti di terzi. La Corte precisa che il vincolo di parentela deve essere accompagnato da ulteriori elementi, il cui onere di allegazione grava sull’Amministrazione, idonei a evidenziare l’incompatibilità reddituale del terzo intestatario.
Nel caso concreto, i giudici di appello si sono attenuti a tali principi: hanno rilevato lo stretto vincolo familiare tra i soci e l’incapacità reddituale degli stessi, circostanza non contestata. La censura di ultrapetizione è quindi infondata, poiché l’atto impositivo fondava le riprese sull’omessa contabilizzazione di elementi positivi di reddito, non sulla configurazione di un soggetto diverso.
Quanto ai motivi sulla motivazione, la Corte li dichiara inammissibili. La sentenza impugnata supera il minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge, non il semplice difetto di sufficienza. I motivi sono inoltre inammissibili per violazione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., per la doppia pronuncia conforme di merito, e per difetto di autosufficienza.
Sul litisconsorzio, la Corte esclude che tra società di capitali a ristretta base e soci sussista litisconsorzio necessario, operando unicamente un nesso di pregiudizialità-dipendenza, salva l’ipotesi di opzione per il regime di trasparenza. La questione sull’art. 5 del TUIR è nuova e inammissibile. Infine, le censure sulla motivazione dell’avviso, sull’autorizzazione alle indagini bancarie e sulla sentenza CEDU n. 36617/18 sono rigettate, poiché l’autorizzazione risultava allegata al processo verbale di constatazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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