IMU: il regime agevolativo non si estende all’amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 20099 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, che consente alle imprese in fallimento e in liquidazione coatta amministrativa il differimento del versamento dell’IMU al momento della cessione degli immobili, integra una deroga al regime impositivo generale ed è pertanto di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica. Il giudicato esterno non può essere invocato con riguardo a mere questioni di diritto, poiché l’interpretazione delle norme compiuta da un giudice non vincola l’attività esegetica di un altro giudice, non trovando riconoscimento nell’ordinamento italiano il principio dello stare decisis.
Il Fatto
La contribuente, società in amministrazione straordinaria, aveva visto accogliere in primo grado il ricorso avverso un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2015. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’ente impositore, aveva però escluso l’applicabilità del regime agevolativo di cui all’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 alla procedura di amministrazione straordinaria, trattandosi di deroga di stretta interpretazione riferita esclusivamente al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’esistenza di un giudicato esterno favorevole formatosi su sentenze relative ad altri anni d’imposta e, con il secondo, la violazione delle norme che disciplinano l’amministrazione straordinaria, sostenendo l’estensibilità del beneficio ai casi in cui la procedura abbia finalità liquidatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato il primo motivo, incentrato sul giudicato esterno. È stato chiarito che, sebbene il giudicato possa rilevare nelle imposte periodiche quando gli elementi considerati abbiano carattere stabile, ciò non accade quando le decisioni precedenti abbiano risolto questioni di diritto. L’interpretazione normativa, ha precisato la Corte, non può costituire un vincolo per il giudice di un successivo procedimento, essendo consustanziale all’esercizio della funzione giurisdizionale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dato continuità all’orientamento già espresso, richiamando la sentenza di legittimità dell’anno 2025, secondo cui la norma in questione ha una chiara funzione agevolativa. Il differimento del pagamento e l’esclusione di sanzioni e interessi configurano un regime speciale più favorevole, sufficiente ad attribuire alla disposizione natura eccezionale, sebbene non comporti un’esenzione totale dal tributo.
La Corte ha quindi escluso che il rinvio alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa operato dall’art. 36 d.lgs. n. 270/1999 possa determinare l’automatica applicazione del beneficio all’amministrazione straordinaria. Tale rinvio è finalizzato a regolamentare aspetti non normati, non a estendere regimi sostanziali agevolativi. La diversità ontologica delle procedure e il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, ribadito dalle Sezioni Unite, impediscono qualunque lettura estensiva.
La Corte ha infine valorizzato l’argomento letterale e sistematico: il tenore della norma e la sua riproposizione, per la nuova IMU, ad opera dell’art. 1, comma 768, legge n. 160/2019, che continua a menzionare solo fallimento e liquidazione coatta, confermano la volontà legislativa di non estendere il beneficio all’amministrazione straordinaria. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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