L’estratto di ruolo è impugnabile solo nei casi tassativi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (Cass. civ. Sez. 5 n. 4260 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione delle imposte, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile al di fuori delle ipotesi tassative previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 12 del d. Lgs. n. 110/2024. Il contribuente ha interesse a impugnare la cartella di pagamento, anche se non notificata, soltanto ove dimostri un pregiudizio concreto derivante dalla partecipazione a procedure di appalto, dalla riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione, dalla perdita di un beneficio nei rapporti con essa, ovvero nell’ambito delle procedure del codice della crisi d’impresa, di operazioni di finanziamento con soggetti autorizzati o della cessione d’azienda. La mancanza di tale interesse è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Il Fatto
La società contribuente impugnava plurime cartelle di pagamento, contestandone la notifica e facendo riferimento all’estratto di ruolo. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la società proponeva appello. Il giudice di secondo grado dichiarava l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, rigettando l’impugnazione.
Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi, chiedendo anche la discussione in pubblica udienza. Hanno resistito con controricorsi l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437/2018 e n. 8093/2020, secondo cui tale valutazione è discrezionale e può essere esclusa quando i principi di diritto da applicare siano consolidati.
Nel merito, i giudici hanno ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all’apparenza della motivazione, non ravvisando alcuna anomalia motivazionale che possa tradursi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Quanto al merito, la Corte ha accolto l’impostazione del giudice di appello, secondo cui l’oggetto del ricorso era rappresentato dall’impugnazione degli estratti di ruolo. Ha quindi rammentato che l’estratto di ruolo è impugnabile solo nei casi tassativi di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, norma applicabile anche ai giudizi in corso, come affermato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022.
La Corte ha poi escluso la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, richiamando le Sezioni Unite n. 12459/2024 e la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 77/2018 e n. 190/2023), che hanno ritenuto la norma non irragionevole. Ha inoltre escluso la sussistenza di contrasti con il diritto unionale e l’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, ritenendo adeguatamente presidiate le esigenze di tutela del contribuente attraverso l’impugnazione degli atti successivi alla cartella non notificata.
La Corte ha infine rigettato il ricorso e, trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato la sanzione per abuso del processo, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e delle somme previste dall’art. 96 c.p.c.
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Nota della Redazione
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