Autotutela e tutela monumentale: no obbligo di provvedere sulle istanze (Cass. civ. Sez. Un. n. 22332 del 02.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione procedente non è tenuta a provvedere sulle istanze di autotutela, né a indicare le ragioni del diniego, senza distinzione in relazione alla natura, pubblica o privata, del soggetto richiedente: il potere di annullamento d’ufficio è espressione di discrezionalità e il suo esercizio presuppone una valutazione di interesse che solo l’Amministrazione è titolare. Nel procedimento di autorizzazione unica di impianto idroelettrico, la mancata operatività della presunzione di interesse culturale di cui all’art. 12 d.lgs. n. 42/2004, accertata la datazione non ultrasettantennale dei manufatti, esclude l’applicabilità della tutela monumentale e ogni interferenza del progetto con beni vincolati, con conseguente legittimità del provvedimento regionale anche sul piano istruttorio e motivazionale.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava dinanzi al TAR Toscana l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e l.r. n. 39/2005, rilasciata in favore di una società per la realizzazione di un impianto idroelettrico di recupero energetico delle acque di alcune gore alimentate da un fiume, unitamente alla relativa concessione di derivazione di acqua pubblica.
Il TAR declinava la giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, davanti al quale il giudizio era riassunto. Il TSAP, con sentenza, rigettava il ricorso e compensava le spese. Contro tale decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui hanno resistito la Regione e la società controinteressata.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni unite disattendono l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ritenendo adeguatamente denunciate specifiche violazioni di legge con il primo, secondo, quarto, quinto e settimo motivo.
Il primo motivo è infondato. Il TSAP aveva ritenuto che i rilievi negativi della Soprintendenza fossero stati riscontrati dall’Amministrazione regionale, anche mediante il sopralluogo di accertamento del giugno 2021, che aveva consentito di superare le criticità evidenziate. La Corte conferma i consolidati principi sull’autotutela: non sussiste alcun obbligo di provvedere sulle relative istanze, e il potere di rimozione dell’atto resta espressione di discrezionalità, come affermato dai precedenti amministrativi richiamati (Cons. Stato n. 5492/2021, n. 3277/2020, n. 2540/2020).
Il secondo e il quinto motivo investono la valenza del sopralluogo congiunto del giugno 2021 come superamento del precedente parere negativo della Soprintendenza. La Corte rileva che per le gore non operava la presunzione ex lege di tutela monumentale di cui all’art. 12 d.lgs. n. 42/2004, essendo stata accertata la recente realizzazione in cemento armato dei manufatti. Il verbale, sottoscritto dalla Soprintendenza senza eccezioni, aveva riscontrato l’insussistenza delle criticità: la Regione non si è quindi sostituita all’organo ministeriale, ma ha dato attuazione a un accertamento oggettivo avvenuto nel contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti.
Il terzo e il sesto motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., sono in parte inammissibili e in parte infondati: il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere con l’istanza di rettificazione di cui all’art. 204 R.D. n. 1775/1933. Nel merito, il TSAP ha espressamente statuito sull’infondatezza delle censure, sicché nessuna omissione è configurabile.
Anche il quarto e il settimo motivo, sulla pretesa incompetenza della Regione e sull’erronea valutazione dell’interesse culturale, sono respinti: gli esiti del sopralluogo hanno escluso l’operatività della presunzione e ogni interferenza del progetto con beni tutelati. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna dell’ente ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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