Compensazione minori introiti ICI: soglie valutate senza gettito già consolidato (Cass. civ. Sez. I n. 4107 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
I trasferimenti erariali previsti dall’art. 64 della legge n. 388 del 2000 e dal d.m. n. 197 del 2002, volti a compensare i minori introiti ICI derivanti dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito superi Euro 1.549,37 e lo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno. Il superamento delle soglie va valutato senza tener conto del minor gettito già compensato con trasferimenti erariali consolidati. Tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito dell’anno si considera anche il gettito scaturente da autodeterminazioni presentate negli anni precedenti ma non compensate né consolidate. La sterilizzazione del minor gettito per mancato superamento delle soglie non si estende agli anni successivi.
Il Fatto
Il Comune convenne in giudizio il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere il pagamento di Euro 48.332,45 a titolo di compensazione per i minori introiti dell’ICI relativi agli anni dal 2001 al 2009, ai sensi dell’art. 64 della legge n. 388 del 2000. I Ministeri resistettero alla domanda.
Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione dei Ministeri con sentenza del 7 giugno 2021. La Corte territoriale ritenne che il d.m. n. 197 del 2002 non distinguesse in base al momento del passaggio all’autodeterminazione e che la perdita di gettito fosse destinata a ripetersi negli anni successivi. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 della legge n. 388 del 2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197 del 2002.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 64 della legge n. 388 del 2000, che a decorrere dal 2001 prevede la compensazione dei minori introiti ICI mediante corrispondente aumento dei trasferimenti statali, se di importo superiore a Lire 3.000,00 e allo 0,5% della spesa corrente. Il d.m. n. 197 del 2002 ha stabilito che il contributo statale è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita ed è consolidato nei trasferimenti erariali.
La Corte richiama il principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce: i trasferimenti sono subordinati alla duplice condizione del superamento delle soglie, valutato senza tener conto del minor gettito già compensato con trasferimenti consolidati; ai fini della determinazione del minor introito dell’anno si considera però anche quello scaturente da autodeterminazioni presentate negli anni precedenti, non compensate né consolidate (Cass., Sez. I, nn. 18701, 18705, 18718 del 2023; nn. 19168, 19895 del 2023).
La ratio del contributo consiste nel neutralizzare le conseguenze sfavorevoli di gettito derivanti dal meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione. La fissazione delle soglie sarebbe vanificata ove si computasse il minor gettito degli anni precedenti, già compensato, anche ai fini della verifica del superamento delle soglie negli anni successivi. Il consolidamento a regime non contrasta con l’art. 64, che prevede la riduzione dei trasferimenti solo se dalla rendita definitiva derivino introiti superiori almeno del 30%.
Pertanto è possibile che il consolidamento sterilizzi i minori gettiti maturati in un determinato anno per mancato superamento delle soglie, ma tale sterilizzazione non si estende agli anni successivi, ove sugli stessi immobili si produca un ulteriore mancato introito. Nessun elemento testuale, nella legge o nel regolamento, consente di espungere dal minor gettito dell’anno quello maturato per autodichiarazioni precedenti non compensate né consolidate.
Non può quindi condividersi la tesi della sentenza impugnata. Il riferimento a un solo anno nel modulo allegato al decreto ministeriale non è incompatibile con la sterilizzazione né con il riconoscimento del contributo per l’ulteriore mancato introito degli anni in cui le soglie siano superate, neppure in base alla prassi e alle circolari ministeriali, prive di efficacia vincolante. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.