Onere di specificità dei motivi e sindacato sulle spese di lite (Cass. civ. Sez. III n. 20029 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di impugnazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza gravata è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e, in sede di legittimità, è sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda il solo ambito oggettivo della decisione e non ricorre quando il giudice abbia esaminato implicitamente la questione connessa a una tesi difensiva. La valutazione sull’opportunità della compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in negativo; la liquidazione del compenso sotto i parametri minimi tabellari, priva di motivazione, è invece illegittima.
Il Fatto
La società cooperativa, concedente in affitto d’azienda un complesso comprensivo di capannone e attrezzature, agiva contro la società conduttrice e il fideiussore per il pagamento dei canoni insoluti, per l’indennità di occupazione conseguente al rilascio tardivo e per i danni al complesso aziendale. Il Tribunale accoglieva in parte le domande; la Corte d’appello, rigettato l’appello principale, accoglieva in parte quello incidentale della concedente sugli interessi e la rivalutazione.
Ricorreva per cassazione la concedente con cinque motivi, deducendo plurime omissioni di pronuncia e censurando la liquidazione delle spese di secondo grado. La conduttrice e il fideiussore resistevano e proponevano ricorso incidentale, che lamentava l’erronea valutazione delle prove e l’estinzione della garanzia.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce i limiti del vizio di omessa pronuncia: esso sussiste solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda, inteso come istanza con contenuto concreto formulata in conclusione specifica. Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., attiene al solo ambito oggettivo della decisione e non alle ragioni di fatto e di diritto poste a suo sostegno. Non lo si ravvisa, pertanto, quando il giudice abbia esaminato implicitamente una questione connessa a una tesi difensiva.
Su questa base la Corte ritiene infondati i motivi che denunciano la mancata decisione sui singoli motivi d’appello incidentale: la Corte territoriale ha esposto il percorso logico-argomentativo e ha indicato le ragioni del rigetto, sia sulla misura degli interessi, sia sull’esclusione del fideiussore dalla garanzia dei danni e dalle spese dei procedimenti cautelare ed esecutivo.
Quanto all’interpretazione del contratto, la Corte ribadisce che essa è indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile solo per inadeguatezza della motivazione o violazione dei canoni ermeneutici. Non è sufficiente prospettare una diversa lettura degli stessi elementi di fatto. La ricorrente, inoltre, non specifica quali norme esegetiche sarebbero state violate, sicché il motivo è inammissibile; né si era formato alcun giudicato interno sulla clausola, poiché la sua mera ripetizione non integra motivazione interpretativa.
Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile: le censure sull’apprezzamento delle prove e sull’art. 1956 cod. civ. sono generiche e non si confrontano con la ratio decidendi, che richiede la consapevolezza del locatore del peggioramento delle condizioni del conduttore. La proposizione di un «non motivo» è sanzionata dall’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
È invece parzialmente fondato il quinto motivo. Il sindacato sulle spese è limitato a verificare che non sia violato il principio per cui esse non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa; la compensazione parziale è sorretta da motivazione non illogica. Tuttavia la liquidazione del compenso, collocata senza motivazione sotto i minimi dello scaglione applicabile, viola i parametri tabellari: la sentenza è cassata e, deciso il merito, il compenso è rideterminato in euro 5.095,00, con compensazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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