Prescrizione del danno da tardiva attuazione delle direttive sulla specializzazione medica (Cass. civ. Sez. III n. 22445 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative alla remunerazione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370. L’inadempimento dello Stato italiano era chiaro e inequivoco già dal 31 dicembre 1982, termine ultimo fissato per il recepimento. L’eccezione di prescrizione è quindi opponibile al danneggiato, non essendo stata la tardività del ricorso causata dal comportamento dello Stato. L’incertezza soggettiva sulla esistenza del diritto non integra causa di sospensione del termine prescrizionale.
Il Fatto
I ricorrenti, laureati in medicina, si erano iscritti a una scuola di specializzazione in anni compresi tra il 1983 e il 1991 senza percepire alcuna remunerazione. Nel 2011 hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre ministeri, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla retribuzione degli specializzandi.
Il giudice di primo grado ha rigettato le domande per intervenuta prescrizione del credito, salvo alcune eccezioni. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25 giugno 2021, ha accolto un solo gravame e rigettato gli altri. La questione arriva in cassazione con tre distinti ricorsi, tutti imperniati sull’individuazione del dies a quo della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive nel termine decennale che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Richiama sul punto Sez. 6-3, Ordinanza n. 6606 del 2014, poi confermata dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022.
Il ricorrente sosteneva che la prescrizione non potesse decorrere finché egli non avesse avuto ragionevole certezza del proprio diritto, non essendo la legge n. 370/1999 attuativa piena delle direttive. La Corte respinge l’argomento: la disciplina comunitaria attribuiva il diritto alla remunerazione in modo chiaro fin dal 29 gennaio 1982, e gli Stati membri avevano tempo fino al 31 dicembre 1982 per conformarvisi. L’inadempimento italiano era perciò evidente e non opinabile.
La Corte esamina poi la sentenza CGUE 19.5.2011, causa C-452/09, invocata dal ricorrente, e ne trae conferma della propria tesi: lo Stato può opporre la prescrizione quando non sia stato il suo comportamento a causare la tardività del ricorso, e l’accertamento della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo quando la violazione è fuori di dubbio.
Quanto alla deduzione fondata sull’art. 3 della legge n. 91/2025, istitutivo di un tavolo tecnico ricognitivo, la Corte la dichiara manifestamente irrilevante: la norma non è retroattiva, non disciplina la prescrizione, non detta norme sostanziali e demanda solo un’attività ricognitiva. I ricorsi risultano così inammissibili o infondati.
La Corte rileva infine l’abuso dello strumento processuale: le questioni erano da tempo risolte, i ricorsi proposti contro un orientamento più che consolidato e il difensore aveva insistito nonostante identici ricorsi fossero già stati rigettati. Da qui la condanna ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. in favore della Presidenza del Consiglio.
Nota della Redazione
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