Notifica cartella a familiare convivente e raccomandata informativa semplice (Cass. civ. Sez. V n. 22444 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento, la consegna dell’atto a persona di famiglia convivente con il destinatario integra autonoma modalità di perfezionamento, distinta dalla irreperibilità relativa disciplinata dall’art. 140 cod. proc. civ.. L’art. 60, comma 1, lettera b) bis, del d.P.R. n. 600/1973 non impone la raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sufficiente la raccomandata semplice, in ragione della ragionevole aspettativa che l’atto giunga a conoscenza del destinatario tramite soggetti legati allo stesso da un rapporto ritenuto idoneo dal legislatore. L’attestazione dell’agente notificatore circa l’avvenuta spedizione della raccomandata informativa, contenuta nella relata di notifica e recante l’indirizzo di residenza del destinatario, fa fede fino a querela di falso, ove non impugnata, sicché la legittimità della notifica può essere accertata anche in assenza dell’avviso di ricevimento.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza con cui la C.T.R. della Sicilia, sez. distaccata di Catania, in parziale accoglimento dell’appello, aveva annullato due cartelle di pagamento e disposto la riduzione del fermo amministrativo, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Oggetto dell’unico motivo di doglianza è la notifica della cartella di pagamento che l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva consegnato a un familiare convivente. Il contribuente assume che l’ufficio avesse prodotto solo la relata di notifica e un certificato di residenza, senza la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, adempimenti a suo avviso necessari secondo la giurisprudenza richiamata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il motivo infondato. In primo luogo, considera inconferente il richiamo della disciplina della notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e della correlata giurisprudenza in tema di irreperibilità relativa, perché nella specie l’atto è stato consegnato a persona di famiglia, circostanza pacifica risultante dagli atti.

La Corte osserva che l’art. 60, comma 1, lettera b) bis, del d.P.R. n. 600/1973, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non prevede la raccomandata con avviso di ricevimento. Per tale comunicazione è sufficiente la raccomandata semplice, senza necessità dell’avviso, in ragione della ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, essendo consegnato a soggetti — familiari, addetti alla casa, portiere, dipendenti — che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine. A sostegno richiama Cass. n. 2377/2022, Cass. n. 2229/2020 e Cass., Sez. U, n. 18992/2017.

Quanto all’accertamento in fatto, il Collegio rileva che la C.T.R. non ha affermato che la prova della spedizione si evincesse dalla sola relata, ma anche dalla documentazione versata in atti. Nella sentenza impugnata si legge che la cartella era stata regolarmente notificata al contribuente mediante consegna alla moglie convivente e invio, in data successiva, della raccomandata informativa al destinatario, come risultava dalla documentazione prodotta.

Il Collegio ritiene che l’attestazione, da parte dell’agente notificatore, dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa, contenuta nella stessa relata di notifica, ove è indicato l’indirizzo di residenza del destinatario — corrispondente, per come incontestato, a quello del certificato di residenza — debba considerarsi facente fede fino a querela di falso, nella specie mai presentata. Ne consegue la legittimità dell’accertata spedizione della raccomandata prescritta dall’art. 60, comma 1, lettera b) bis, del d.P.R. n. 600/1973. In tali termini la motivazione della sentenza impugnata va integrata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., risultando il dispositivo conforme a diritto. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore della sola Agenzia delle entrate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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