Prova indispensabile in appello e revoca della procura al difensore (Cass. civ. Sez. II n. 314 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel testo dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. anteriore alle modifiche del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, la prova documentale è indispensabile, e dunque producibile per la prima volta in appello, quando sia di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata, smentendola o confermandola senza margini di dubbio, oppure a provare ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dalla negligenza o da altra causa che abbia determinato la parte nelle preclusioni istruttorie di primo grado (Sezioni Unite n. 10790/2017). La nuova formulazione della norma opera solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado è pubblicata dopo l’11 settembre 2012. In tema di mediazione, il diritto alla provvigione ex art. 1755 cod. civ. richiede un nesso di causalità adeguata tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, potendo la prestazione esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, anche se l’affare si concluda dopo la scadenza dell’incarico.

Il Fatto

La società di mediazione agisce in giudizio contro due acquirenti per ottenere la provvigione relativa alla compravendita di una villetta a schiera. Il Tribunale di Sulmona rigetta la domanda; la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma, accoglie la pretesa e condanna i due convenuti al pagamento di una somma pro capite, oltre interessi.

La Corte distrettuale ammette la produzione in secondo grado dei documenti attestanti l’iscrizione della società e del suo legale rappresentante nel ruolo dei mediatori e ritiene provata l’attività di intermediazione e la sua efficienza causale rispetto alla conclusione dell’affare. I due soccombenti propongono separati ricorsi per cassazione, resistiti dalla società con controricorsi e con eccezione di inammissibilità dei gravami. Restano intimati altri soggetti già parti del giudizio di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., qualificando principale quello notificato per primo e incidentale il secondo, pur se non proposto nella forma del controricorso. Respinta l’eccezione di inammissibilità per asserita nullità della notifica, la Corte affronta il profilo centrale: l’ammissibilità della produzione documentale in appello.

Il collegio ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis. Poiché la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 2 marzo 2012, opera il testo previgente dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., che consente la produzione di nuovi documenti non solo quando la parte dimostri di non aver potuto depositarli in prime cure per causa a essa non imputabile, ma anche quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione. La nuova formulazione, osserva la Corte, si applica solo se la sentenza di primo grado è pubblicata dopo l’11 settembre 2012 (Sezioni Unite n. 10790/2017; Cass. n. 24212/2021, Cass. n. 6590/2017).

Il concetto di indispensabilità è precisato dalle Sezioni Unite n. 10790/2017: è tale la prova di per sé idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta dal giudice del merito, a prescindere dalla negligenza della parte. Su questa base il motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata deciso la questione in modo conforme all’orientamento della Corte, senza elementi per mutarlo.

Quanto ai motivi sulla motivazione, la Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., il sindacato è ristretto al solo «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost. e art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. (mancanza grafica di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa), restando irrilevante la mera insufficienza o contraddittorietà. La Corte d’Appello ha invece indicato il documento e le deposizioni posti a fondamento del convincimento, con motivazione adeguata e non apparente.

Nel merito, il diritto alla provvigione ex art. 1755 cod. civ. esige un nesso di causalità adeguata tra attività del mediatore e conclusione dell’affare, non bastando la mera messa in relazione delle parti; la prestazione può però esaurirsi nel ritrovamento di uno dei contraenti e non rileva che l’affare si concluda dopo la scadenza dell’incarico. I motivi sull’omesso esame di fatto decisivo sono inammissibili, risolvendosi in una critica all’apprezzamento delle prove. Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza al difensore ancora titolare dello ius postulandi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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