Equa riparazione, termine dalla definizione dell’ultimo rimedio satisfattivo (Cass. civ. Sez. II n. 20723 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89/2001, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato e la successiva fase esecutiva vanno considerate unitariamente. Il termine decorre dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi satisfattivi intentati, e non dalla definitività del solo giudizio di cognizione. L’emanazione di un’ordinanza di assegnazione di somme assume carattere definitivo soltanto se ad essa segue l’effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria. In caso contrario, il creditore può ricorrere al giudizio di ottemperanza, funzionalmente e strutturalmente equiparabile al procedimento esecutivo.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto del Consigliere designato, che aveva riconosciuto a titolo di equo indennizzo la somma di Euro 400,00 per la durata irragionevole di un procedimento di equa riparazione.
Il Ministero aveva eccepito la tardività della domanda, proposta in data 5/6/2020, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla definitività dell’ordinanza di assegnazione di somme, non opposta, che aveva chiuso la fase esecutiva. La Corte d’appello aveva invece ritenuto rilevante la sentenza del Consiglio di Stato pronunciata a conclusione del giudizio di ottemperanza. Avverso tale decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato su un unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 4 l. n. 89/2001. Il Ministero ha censurato la decisione per avere individuato la decisione definitiva nella pronuncia del Consiglio di Stato resa nel giudizio di ottemperanza, anziché nell’ordinanza di assegnazione delle somme.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza a Sezioni Unite n. 19883 del 2019, secondo cui la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa. Il termine di sei mesi decorre dalla definitività della fase esecutiva, senza necessità che questa sia iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione.
Le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all’esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell’indennizzo è pienamente equiparabile, sul piano funzionale e strutturale, al procedimento esecutivo, e va valutato unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto. Il creditore insoddisfatto può avvalersi in via concorrenziale del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, restando immutata l’unitarietà tra cognizione e rimedi satisfattivi.
Ne deriva che il termine di decadenza decorre dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati. L’ordinanza di assegnazione può avere carattere definitivo soltanto se segue l’effettivo soddisfacimento della pretesa creditoria. Nel caso di specie, l’assegnazione non ha prodotto la soddisfazione del creditore, che ha dovuto ricorrere in ottemperanza, conclusosi con sentenza non ancora passata in giudicato al momento della domanda di equa riparazione. Il motivo è stato pertanto dichiarato infondato e il ricorso respinto, con condanna del Ministero al rimborso delle spese processuali.
Nota della Redazione
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