Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile secondo legge vigente (Cass. Sez. Un. n. 22963 del 09.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 cod. proc. civ.. I mutamenti normativi successivi, ancorché di natura sostanziale e con efficacia retroattiva, che qualificano come tributario il rapporto tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune ai fini dell’imposta di soggiorno, non spostano la giurisdizione contabile radicata in base ai presupposti esistenti all’epoca della valida instaurazione del rapporto processuale. L’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, privo di espressa previsione di retroattività, non attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta per i rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore. L’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, qualificato come interpretazione autentica, detta in realtà norma innovativa con efficacia retroattiva, ma la sua sopravvenienza rispetto alla domanda resta irrilevante ai fini della giurisdizione, potendo al più configurare un error in iudicando.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti convenne dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Lombardia una società esercente attività ricettiva e il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno erariale per il mancato versamento al Comune delle somme riscosse dagli ospiti a titolo di imposta di soggiorno per il periodo 2015-2017.
Il giudice di primo grado dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta al giudice tributario in forza dell’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 e dell’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021. La Corte dei conti in sede d’appello riformò la decisione, affermando la giurisdizione contabile per la permanenza del rapporto di servizio e della qualifica di agente contabile in capo al gestore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la natura tributaria del rapporto.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno anzitutto escluso l’improcedibilità del ricorso, ritenendo la documentazione prodotta idonea a dimostrare che il mancato completamento del deposito telematico era imputabile a un malfunzionamento del sistema in dotazione dell’ufficio e che il ricorrente si era attivato tempestivamente. Il ricorso si sottrae dunque alla sanzione processuale, non essendo il difetto addebitabile a inerzia colpevole della parte.
Nel merito, la censura è stata giudicata infondata, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. Le Sezioni Unite hanno richiamato la propria ordinanza n. 14028 del 21.05.2024, ribadendo che l’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 non recava alcuna deroga espressa al principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi, né poteva qualificarsi come norma interpretativa del preesistente comma 1.
Quanto all’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, esso ha attribuito alla norma introdotta dal d.l. n. 34/2020 una portata estranea ai significati ricavabili dal comma 1-ter, configurandosi come norma innovativa con efficacia retroattiva, in linea con la giurisprudenza costituzionale richiamata.
Decisivo è però il profilo temporale. L’atto di citazione era stato notificato nel febbraio 2021, quando era già vigente il comma 1-ter ma non ancora l’art. 5-quinquies, entrato in vigore il 21 dicembre 2021 a giudizio pendente. Al momento della domanda sussisteva dunque la giurisdizione contabile, in base al rapporto di servizio pubblico ravvisabile ratione temporis prima della disciplina innovativa.
Entrambe le disposizioni sopravvenute hanno dettato norme di natura esclusivamente sostanziale, con ricadute solo indirette sull’attribuzione della giurisdizione. Il principio della perpetuatio iurisdictionis rende irrilevanti i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda. La denuncia della mancata applicazione della disciplina retroattiva vale al più a configurare un error in iudicando, ma non incide sui limiti esterni della giurisdizione. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
Nota della Redazione
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